Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina
Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina
Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
2. L’INGEGNERE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO<br />
2.1.2. L’associazione temporanea <strong>di</strong> professionisti<br />
La progettazione e la successiva esecuzione <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> opere nel campo dell’ingegneria<br />
civile e industriale richiedono la costituzione <strong>di</strong> gruppi <strong>di</strong> professionisti<br />
specializzati in <strong>di</strong>fferenti settori ai quali viene affidato congiuntamente<br />
un singolo incarico specie nell’ambito delle opere pubbliche.<br />
Per le associazioni temporanee <strong>di</strong> professionisti valgono le norme esposte<br />
per l’esercizio in<strong>di</strong>viduale.<br />
2.1.3. L’esercizio professionale in forma associata<br />
L’esercizio in forma associata è sommariamente previsto dall’art.1 <strong>della</strong> legge<br />
n.1815/1939.<br />
Lo stu<strong>di</strong>o associato è privo <strong>di</strong> autonoma personalità giuri<strong>di</strong>ca.<br />
Nonostante, in materia <strong>di</strong> associazione tra professionisti esistano questioni<br />
aperte e controverse, per quanto attiene la responsabilità civile è prevalente in<br />
giurisprudenza la tesi secondo cui la responsabilità nell’esecuzione <strong>di</strong> prestazioni<br />
per il cui svolgimento è necessario il titolo <strong>di</strong> abilitazione professionale<br />
è rigorosamente personale perché si fonda sul rapporto tra professionista e<br />
cliente e perciò, anche se il professionista è associato ad uno stu<strong>di</strong>o, ai sensi<br />
dell’oramai abrogatoart.1 <strong>della</strong> legge n.1815/1939, non sussiste alcun vincolo<br />
<strong>di</strong> solidarietà tra professionisti dello stesso stu<strong>di</strong>o, né per l’adempimento <strong>della</strong><br />
prestazione, né per la responsabilità nell’esecuzione medesima.<br />
2.1.4. Le società d’ingegneria<br />
Prima <strong>della</strong> Legge 12 novembre 2011, n. 183<br />
Le società tra professionisti sono Società aventi per oggetto l’esercizio in comune<br />
<strong>di</strong> una professione intellettuale.<br />
14<br />
134/2012<br />
L ’ A S S I C U R A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E D E L L ’ I N G E G N E R E