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Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

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5. IL RAPPORTO TRA ASSICURATI E ASSICURATORI ALLA LUCE DELLA LEGGE 148/11<br />

A tali impostazioni teoriche si obietta sia che il contratto <strong>di</strong> assicurazione è<br />

un contratto aleatorio e pertanto insensibile alle sopravvenute mutazioni dell’oggetto<br />

ex art 1469 c..c. sia che il richiamo all’istituto <strong>della</strong> presunzione è fuori<br />

<strong>di</strong> luogo rispetto alla <strong>di</strong>sciplina del 1898 c.c. in quanto è la legge stessa a <strong>di</strong>sciplinare<br />

le conseguenze dell’aggravamento.<br />

Altra parte <strong>della</strong> dottrina ritiene invece che la ratio del 1898 c.c vada ricercata<br />

non in un inesistente principio <strong>di</strong> equivalenza oggettiva tra le prestazioni,<br />

sconosciuto al nostro or<strong>di</strong>namento, quanto piuttosto nella necessità <strong>di</strong><br />

mantenere la corrispondenza tra rischio e premio.<br />

Aderendo a tale visione si potrebbe <strong>di</strong>re che la norma è dettata a tutela non<br />

solo delle singole parti del contratto ma anche <strong>di</strong> tutti gli Assicurati del medesimo<br />

Assicuratore in quanto essa garantisce un’equa ripartizione del costo dell’assicurazione<br />

del rischio aggravato tra tutti gli Assicurati.<br />

Il contrasto ci sembra più apparente che reale posto che ciò che sembra certo<br />

è che l’aggravamento del rischio rilevi in quanto in grado <strong>di</strong> sovvertire le basi<br />

del calcolo su cui era fondata la commisurazione del premio.<br />

Le <strong>di</strong>squisizioni dei teorici del <strong>di</strong>ritto non sembrano, almeno allo stato, in<br />

grado <strong>di</strong> far comprendere se, alla luce dell’obbligatorietà dell’assicurazione per<br />

la Rc professionale, il costrutto delle nuove polizze prevederà ancora la possibilità<br />

<strong>di</strong> recesso dell’Assicuratore ai sensi dell’art 1898 c.c.<br />

La nostra sensazione è che, trattandosi <strong>di</strong> norma derogabile, tale facoltà dovrebbe<br />

tendenzialmente finire per essere <strong>di</strong>rettamente esclusa dal normativo <strong>di</strong><br />

polizza in considerazione del fatto che, <strong>di</strong>versamente, se tale previsione dovesse<br />

rimanere un principio presente nei testi normativi delle rc professionali si potrebbe<br />

realizzare una situazione d’impasse; da un lato la previsione <strong>di</strong> legge che<br />

impone a tutti gli iscritti all’albo <strong>di</strong> assicurarsi per poter svolgere la propria attività<br />

e dall’altro l’Assicuratore che potrebbe recedere dal contratto in caso <strong>di</strong><br />

aggravamento del rischio. Con la conseguenza (caso limite ma comunque ipotizzabile)<br />

che si potrebbe verificare una situazione assurda in cui nessun Assi-<br />

134/2012 L ’ A S S I C U R A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E D E L L ’ I N G E G N E R E 97

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