Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina
Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina
Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2. L’INGEGNERE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO<br />
gato art.17 <strong>della</strong> legge sui lavori pubblici, ai fini dei pubblici appalti, le attività<br />
consistenti in stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, <strong>di</strong>rezione<br />
dei lavori, valutazioni <strong>di</strong> congruità tecnico-economica, stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> impatto ambientale<br />
possono essere svolte anche da società <strong>di</strong> capitali (nelle forme delle<br />
società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accoman<strong>di</strong>ta per<br />
azioni) e cooperative.<br />
La legge mantiene il principio generale <strong>della</strong> personalità delle professioni<br />
intellettuali, assicurando che l’incarico ricevuto dalla società debba essere<br />
espletato in<strong>di</strong>viduando all’interno <strong>della</strong> società medesima un professionista regolarmente<br />
iscritto all’albo professionale, su cui grava la responsabilità del proprio<br />
operato verso il cliente.<br />
Tale professionista deve essere nominativamente in<strong>di</strong>cato già in sede <strong>di</strong> presentazione<br />
dell’offerta.<br />
L’art. 254 del DPR 207/2010 definisce i requisiti delle società <strong>di</strong> ingegneria:<br />
1. Ai fini dell’affidamento dei servizi <strong>di</strong>sciplinati dalla presente parte, le società<br />
<strong>di</strong> ingegneria sono tenute a <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> almeno un <strong>di</strong>rettore tecnico, con funzioni<br />
<strong>di</strong> collaborazione alla definizione <strong>degli</strong> in<strong>di</strong>rizzi strategici <strong>della</strong> società<br />
e <strong>di</strong> collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati<br />
delle progettazioni, che sia dotato <strong>di</strong> laurea in ingegneria o architettura o in una<br />
<strong>di</strong>sciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla società, abilitato<br />
all’esercizio <strong>della</strong> professione da almeno <strong>di</strong>eci anni nonché iscritto, al momento<br />
dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti<br />
or<strong>di</strong>namenti ovvero abilitato all’esercizio <strong>della</strong> professione secondo le norme<br />
dei Paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto. Al <strong>di</strong>rettore tecnico<br />
o ad altro ingegnere o architetto da lui <strong>di</strong>pendente, laureato e abilitato all’esercizio<br />
<strong>della</strong> professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società<br />
delega il compito <strong>di</strong> approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle<br />
prestazioni oggetto dell’affidamento; l’approvazione e la firma <strong>degli</strong> elaborati<br />
comportano la solidale responsabilità civile del <strong>di</strong>rettore tecnico o del delegato<br />
con la società <strong>di</strong> ingegneria nei confronti <strong>della</strong> stazione appaltante.<br />
134/2012 L ’ A S S I C U R A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E D E L L ’ I N G E G N E R E 17