Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina
Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina
Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2. L’INGEGNERE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO<br />
- è da escludersi la possibilità <strong>di</strong> costituire una società fra professionisti nelle<br />
forme <strong>di</strong> società <strong>di</strong> capitali aventi ad oggetto l’esercizio <strong>di</strong> una professione<br />
intellettuale.<br />
Non viene precisato a chi debba intendersi conferito l’incarico professionale<br />
(socio-professionista o società) e se dell’attività professionale risponda anche<br />
la società. In generale mancano norme che regolino le specificità <strong>della</strong> professione<br />
intellettuale.<br />
Laddove dovesse applicarsi la <strong>di</strong>sciplina contenuta nel co<strong>di</strong>ce civile per le<br />
società semplici e per le società in nome collettivo, i professionisti-soci dovrebbero<br />
rispondere anche delle obbligazioni derivanti dall’attività professionale<br />
svolta da altri soci.<br />
In linea <strong>di</strong> principio è lecito costituire le Società <strong>di</strong> <strong>Ingegneri</strong>a nelle due<br />
forme del commercial e consulting engineering:<br />
Commercial engineering: svolgono attività meramente intellettuali, come<br />
l’elaborazione <strong>di</strong> un parere o la redazione <strong>di</strong> un progetto.<br />
Consulting engineering: svolgono attività strettamente professionali accompagnate<br />
da attività <strong>di</strong> tutt’altra provenienza, così da risultare fuse e amalgamate<br />
nella formulazione <strong>di</strong> un prodotto o <strong>di</strong> una utilità più vasta e complessa con caratteristiche<br />
inter<strong>di</strong>sciplinari tipiche dell’impresa dei servizi.<br />
In sostanza, l’attività <strong>di</strong> queste società è la risultante <strong>di</strong> più fattori eterogenei<br />
dei quali solo uno è dato dall’apporto tecnico ingegneristico e per questo<br />
è <strong>di</strong>versa da quella dei liberi professionisti, rientrando, piuttosto, nello schema<br />
del contratto d’appalto.<br />
Riguardo alla liceità delle Società <strong>di</strong> ingegneria nelle due forme sopra esposte<br />
è intervenuta la legge sui lavori pubblici 11.2.1994, n°109, e successive mo<strong>di</strong>fiche,<br />
le cui <strong>di</strong>sposizioni sono ora riprese dal co<strong>di</strong>ce dei lavori pubblici (d.lgs<br />
163/2006).<br />
Secondo l’art.90, co<strong>di</strong>ce dei contratti pubblici, che riprende anche l’abro-<br />
16<br />
134/2012<br />
L ’ A S S I C U R A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E D E L L ’ I N G E G N E R E