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Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

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2. L’INGEGNERE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO<br />

Obblighi <strong>di</strong> fedeltà e <strong>di</strong> riservatezza<br />

Va poi segnalato, quale ulteriore tratto unificante, che dalla relazione professionale<br />

derivano “forti” obblighi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza, <strong>di</strong> informazione, <strong>di</strong> fedeltà e<br />

<strong>di</strong> riservatezza, la cui violazione può dar luogo a responsabilità del professionista.<br />

Per quanto concerne gli obblighi <strong>di</strong> fedeltà e riservatezza, essi presentano<br />

caratteristiche peculiari rispetto a quelle or<strong>di</strong>nariamente attribuibili al rapporto<br />

obbligatorio: l’obbligazione <strong>di</strong> fedeltà comporta, ad esempio, il dovere<br />

<strong>di</strong> prevenire un conflitto <strong>di</strong> interessi tra debitore e cre<strong>di</strong>tore, ovvero tra più cre<strong>di</strong>tori;<br />

l’obbligo <strong>di</strong> riservatezza assume nel rapporto professionale caratteristiche<br />

più rigorose rispetto agli or<strong>di</strong>nari rapporti obbligatori, imponendo al professionista<br />

uno stringente rispetto al segreto professionale.<br />

2.3.4. La responsabilità civile<br />

La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale<br />

In chiave civilistica si suole generalmente operare una <strong>di</strong>stinzione fra responsabilità<br />

contrattuale ed extracontrattuale. La prima nasce dall’inadempimento<br />

<strong>di</strong> un’obbligazione così come sancito dall’art. 1218 c.c. (Il debitore che<br />

non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del<br />

danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità<br />

<strong>della</strong> prestazione derivante da causa a lui non imputabile) mentre la<br />

seconda nasce dalla commissione <strong>di</strong> un fatto illecito estraneo ad un rapporto<br />

contrattuale ai sensi <strong>di</strong> quanto previsto dall’art. 2043 C.C. (Qualunque fatto doloso,<br />

o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha<br />

commesso il fatto a risarcire il danno).<br />

Per comprendere la <strong>di</strong>fferenza tra le due responsabilità, è utile sottolineare<br />

la <strong>di</strong>stinzione tra contratto, da una parte, e fatto illecito, dall’altra. Essi hanno<br />

natura <strong>di</strong>versa: il contratto è lecito, frutto dell’esercizio <strong>di</strong> una libertà del soggetto;<br />

il fatto illecito è, invece, commesso in violazione <strong>di</strong> un dovere.<br />

48<br />

134/2012<br />

L ’ A S S I C U R A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E D E L L ’ I N G E G N E R E

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