20.01.2015 Views

Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2. L’INGEGNERE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO<br />

ad<strong>di</strong>rittura assorbita da terzi), nel caso in cui la sua funzione sia solo <strong>di</strong> progettista<br />

e non <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettore dei lavori. In questo caso è importante sottolineare<br />

che è compito del <strong>di</strong>rettore effettuare una verifica analitica del progetto che gli<br />

viene fornito e, <strong>di</strong> conseguenza, si rende corresponsabile anche <strong>di</strong> eventuali vizi<br />

<strong>di</strong> progettazione. In molti casi poi alle responsabilità del progettista e del <strong>di</strong>rettore<br />

dei lavori concorre la responsabilità propria dell’appaltatore dei lavori,<br />

a meno che questi non abbia, per espresso patto contrattuale, veste <strong>di</strong> nudus<br />

minister (ovvero <strong>di</strong> mero esecutore <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ni). A questo riguardo la Cassazione<br />

si è espressa come segue: “nel caso <strong>di</strong> danno… per concorrenti inadempienze<br />

del progettista e dell’appaltatore sussistono tutte le con<strong>di</strong>zioni necessarie perché<br />

i predetti soggetti siano corresponsabili in solido” (Cass. Civile – Sez. II –<br />

24 febbraio 1986 n.1114).<br />

Un ultimo aspetto che importa in questa sede annoverare, sebbene generalmente<br />

infrequente, è il danno causato dall’ingegnere nei confronti <strong>di</strong> un collega.<br />

In questo caso la scarsa <strong>di</strong>ligenza, perizia o prudenza usata dal professionista,<br />

al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> configurare una inadempienza contrattuale nei confronti<br />

<strong>della</strong> committenza, può anche configurarsi come causa <strong>di</strong> danno nei confronti<br />

<strong>di</strong> un secondo progettista al quale siano state commissionate prestazioni <strong>di</strong>stinte<br />

ma afferenti la medesima opera: in questo caso oltre alla responsabilità nei confronti<br />

del committente si presenta una responsabilità extracontrattuale nei confronti<br />

<strong>della</strong> terza parte, ciò in<strong>di</strong>pendentemente dal fatto che sussistano le con<strong>di</strong>zioni<br />

per imputare al progettista sanzioni <strong>di</strong> tipo <strong>di</strong>sciplinare da parte del suo<br />

<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> professionale per violazione dei principi <strong>di</strong> deontologia.<br />

2.3.5. La responsabilità penale<br />

Oltre alla responsabilità <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne civile <strong>di</strong> cui è investita la figura dell’ingegnere,<br />

egli non è indenne dal rischio <strong>di</strong> incorrere in violazioni delle norme<br />

penali.<br />

Le norme <strong>di</strong> principale riferimento sono costituite:<br />

134/2012 L ’ A S S I C U R A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E D E L L ’ I N G E G N E R E 55

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!