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Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

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2. L’INGEGNERE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO<br />

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore <strong>di</strong> un pericolo<br />

immaginario o l’erroneo convincimento <strong>di</strong> dovere eseguire un or<strong>di</strong>ne<br />

dell’autorità;<br />

2 bis. se il fatto è commesso in presenza <strong>della</strong> circostanza <strong>di</strong> cui all’articolo<br />

61, numero 5). Il delitto è punibile a querela <strong>della</strong> persona offesa, salvo che<br />

ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra<br />

circostanza aggravante.<br />

Per concludere riteniamo sia importante soffermarci su un ulteriore concetto.<br />

La professione <strong>di</strong> ingegnere, considerata una professione tutelata dal nostro<br />

co<strong>di</strong>ce legislativo, impone a chi la esercita <strong>di</strong> adempiere ai suoi doveri <strong>di</strong> pubblica<br />

utilità e interesse sopra ogni cosa. Ciò trova riscontro anche nelle succitate<br />

norme in cui, sebbene non esplicitamente, si mette in evidenza come l’ingegnere,<br />

a prescindere se libero professionista o <strong>di</strong>pendente, è tenuto sì a<br />

salvaguardare gli interessi economici e <strong>di</strong> utilità del proprio committente, ma<br />

mai a <strong>di</strong>scapito <strong>della</strong> collettività, <strong>di</strong> fronte alla quale è tenuto a rispondere <strong>di</strong><br />

eventuali colpe, in<strong>di</strong>pendentemente dalle altre figure che hanno partecipato al<br />

compimento dell’opera. Ciò assume ancora maggior vigore dal punto <strong>di</strong> vista<br />

penale. Pur sapendo <strong>di</strong> commettere una ripetizione che ad alcuni sembrerà superflua,<br />

richiamiamo come esempio <strong>di</strong> quanto detto la già citata sentenza <strong>della</strong><br />

Cassazione Penale del 2 luglio 1987: :”…ai fini <strong>della</strong> responsabilità <strong>di</strong> reato colposo<br />

a nulla rileva che la qualifica <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettore dei lavori sia stata assunta nell’interesse<br />

del committente in quanto, sotto il profilo penalistico interessa che<br />

l’agente abbia influito con la propria attività sul corso dei lavori del manufatto,<br />

sicché possa ravvisarsi la sussistenza del nesso <strong>di</strong> causalità tra quella attività e<br />

l’evento concretatosi in sinistro.”<br />

2.3.6. La responsabilità amministrativa<br />

Infine occorre segnalare il problema <strong>della</strong> responsabilità per danno erariale.<br />

Nell’ambito <strong>della</strong> responsabilità amministrativa, questa designa la partico-<br />

134/2012 L ’ A S S I C U R A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E D E L L ’ I N G E G N E R E 59

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