Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina
Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina
Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2. L’INGEGNERE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO<br />
La responsabilità amministrativa è un tipo <strong>di</strong> responsabilità patrimoniale che<br />
si concretizza in capo ad un <strong>di</strong>pendente <strong>della</strong> pubblica amministrazione che<br />
si rende colpevole <strong>di</strong> un danno alle casse erariali. Il danno alle casse erariali<br />
si può realizzare o perché il <strong>di</strong>pendente ha danneggiato <strong>di</strong>rettamente lo Stato<br />
o perché ha costretto lo Stato a risarcire un altro citta<strong>di</strong>no a causa <strong>di</strong> un suo errore<br />
(la Costituzione italiana prevede che in caso <strong>di</strong> danno provocato da un <strong>di</strong>pendente<br />
pubblico sia lo Stato a risarcire il citta<strong>di</strong>no danneggiato e che solo successivamente<br />
lo Stato si rivalga sul <strong>di</strong>pendente). Il danno deve essere cagionato<br />
dal <strong>di</strong>pendente nell’esercizio delle sue funzioni a seguito <strong>di</strong> una condotta illegittima.<br />
È da notare che, a <strong>di</strong>fferenza delle responsabilità aquiliana (extracontrattuale)<br />
ex art 2043, nel caso <strong>della</strong> responsabilità amministrativa i giu<strong>di</strong>ci<br />
hanno limitato la responsabilità ai soli casi <strong>di</strong> dolo (intenzione <strong>di</strong> causare un<br />
danno allo Stato) o <strong>di</strong> colpa grave per cui un <strong>di</strong>pendente pubblico che causa<br />
un danno erariale (cioè danno alle casse dello Stato) ma che lo fa con una negligenza<br />
minima non incorre nella responsabilità amministrativa.<br />
2.2. LE ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI INGEGNERI<br />
Al fine <strong>di</strong> delineare i profili <strong>della</strong> responsabilità civile dei professionisti tecnici,<br />
è molto importante l’opera che essi svolgono all’interno dei rapporti conseguenti<br />
ai contratti <strong>di</strong> appalto pubblico e privato.<br />
L’appalto, secondo l’art. 1655 c.c., è il contratto in base al quale una parte<br />
(l’appaltatore) assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione<br />
a proprio rischio il compimento <strong>di</strong> un’opera o <strong>di</strong> un servizio in cambio <strong>di</strong> un<br />
corrispettivo in denaro da parte del soggetto committente o appaltante. Tale definizione<br />
è valida sia per i contratti in cui il committente è un ente pubblico,<br />
che nell’ipotesi in cui l’appaltante sia un soggetto privato. Infatti, in entrambi<br />
i casi, la <strong>di</strong>sciplina è sostanzialmente quella del co<strong>di</strong>ce civile, <strong>di</strong> volta in volta<br />
integrata, soprattutto per l’appalto pubblico, da leggi speciali, che riguardano<br />
particolarmente le modalità <strong>di</strong> concessione dell’appalto.<br />
134/2012 L ’ A S S I C U R A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E D E L L ’ I N G E G N E R E 25