20.01.2015 Views

Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2. L’INGEGNERE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO<br />

le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori” ed è quin<strong>di</strong> il primo destinatario<br />

<strong>degli</strong> obblighi attuativi in materia <strong>di</strong> sicurezza;<br />

• tenere la contabilità relativa alle lavorazioni effettuate.<br />

Il Responsabile dei lavori<br />

L’articolo 89 del D. Lgs. n. 81/2008, definisce il responsabile dei lavori come<br />

il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad<br />

esso attribuiti dal presente decreto; nel campo <strong>di</strong> applicazione del decreto legislativo<br />

12 aprile 2006, n. 163, e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, il responsabile dei lavori<br />

è il responsabile del proce<strong>di</strong>mento.<br />

Specifiche responsabilità e pesanti sanzioni sono previste per il Committente<br />

o per i soggetti ai quali vengono delegate le funzioni, qualora vengano trasgre<strong>di</strong>te<br />

le <strong>di</strong>sposizioni relative alla sicurezza dei lavoratori.<br />

Gli obblighi del responsabile dei lavori sono definiti dagli artt. 90, 93, comma<br />

2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81:<br />

• nei cantieri in cui è prevista la presenza <strong>di</strong> più imprese esecutrici, anche non<br />

contemporanea, il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento<br />

dell’incarico <strong>di</strong> progettazione, designa il coor<strong>di</strong>natore per la progettazione;<br />

• nei cantieri in cui è prevista la presenza <strong>di</strong> più imprese esecutrici, anche non<br />

contemporanea, il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori,<br />

designa il coor<strong>di</strong>natore per l’esecuzione dei lavori;<br />

• il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici<br />

e ai lavoratori autonomi il nominativo del coor<strong>di</strong>natore per la progettazione<br />

e quello del coor<strong>di</strong>natore per l’esecuzione dei lavori;<br />

• il responsabile dei lavori, anche nel caso <strong>di</strong> affidamento dei lavori ad<br />

un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:<br />

• verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese<br />

esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori<br />

da affidare;<br />

• chiede alle imprese esecutrici una <strong>di</strong>chiarazione dell’organico me<strong>di</strong>o annuo,<br />

34<br />

134/2012<br />

L ’ A S S I C U R A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E D E L L ’ I N G E G N E R E

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!