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Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

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2. L’INGEGNERE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO<br />

Mentre il collaudo statico attiene alla verifica <strong>della</strong> stabilità dell’opera valutata<br />

nella sua complessità, interessando <strong>di</strong>rettamente la struttura portante e<br />

tutte le altre parti che, in qualche modo, influiscono sulla stabilità del manufatto,<br />

il collaudo tecnico-amministrativo mira ad accertare che l’esecuzione dell’opera<br />

sia avvenuta a regola d’arte e nel rispetto delle norme tecniche, amministrative<br />

e contabili, nonché, verifica la conformità dell’eseguito con il progetto.<br />

Per le opere pubbliche i contenuti del collaudo sono in<strong>di</strong>viduati dagli artt.<br />

215 ss. DPR 207/2010 ai sensi del quale:<br />

Il collaudo ha lo scopo <strong>di</strong> verificare e certificare che l’opera o il lavoro siano<br />

stati eseguiti a regola d’arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni<br />

tecniche, nonché le eventuali perizie <strong>di</strong> variante, in conformità del contratto<br />

e <strong>degli</strong> eventuali atti <strong>di</strong> sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo<br />

ha altresì lo scopo <strong>di</strong> verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale<br />

e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze <strong>di</strong> fatto,<br />

non solo per <strong>di</strong>mensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali,<br />

dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico<br />

dell’esecutore siano state espletate tempestivamente e <strong>di</strong>ligentemente. Il collaudo<br />

comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi <strong>di</strong> settore.<br />

Inoltre in forza dell’art. 67, commi 1, 2, 4 e 7, del DPR 380/2001, per tutte<br />

le opere metalliche o in cemento armato che assolvono ad una funzione statica<br />

deve essere eseguito un collaudo statico da un ingegnere, iscritto all’albo<br />

professionale da almeno <strong>di</strong>eci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella<br />

progettazione, <strong>di</strong>rezione ed esecuzione dell’opera.<br />

Il collaudo statico, tranne casi particolari, va eseguito in corso d’opera<br />

quando vengono posti in opera elementi strutturali non più ispezionabili, controllabili<br />

e collaudabili a seguito del proseguire <strong>della</strong> costruzione.<br />

Le opere non possono essere poste in esercizio prima dell’effettuazione del<br />

collaudo statico.<br />

Gli adempimenti che il collaudatore statico deve esercitare sono compiu-<br />

30<br />

134/2012<br />

L ’ A S S I C U R A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E D E L L ’ I N G E G N E R E

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