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Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

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3. GLI ASSICURATORI<br />

igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi <strong>di</strong> lavoro, comprese le attività<br />

svolte dall’Assicurato in funzione <strong>di</strong> “datore <strong>di</strong> lavoro” e/o “responsabile<br />

del servizio <strong>di</strong> prevenzione e protezione” ai sensi del D.Lgs n. 81/2008<br />

e successive mo<strong>di</strong>fiche e integrazioni, nonché <strong>di</strong> “committente”, “responsabile<br />

dei lavori”, “coor<strong>di</strong>natore per la progettazione” e/o “coor<strong>di</strong>natore per<br />

l’esecuzione dei lavori” ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.<br />

Per aderire alle suddette convenzioni, il professionista deve compilare l’apposito<br />

modulo <strong>di</strong> adesione, in<strong>di</strong>cando la categoria <strong>di</strong> appartenenza e il massimale<br />

<strong>di</strong> polizza per cui si intende assicurare.<br />

È importante notare che i <strong>di</strong>pendenti tecnici, a <strong>di</strong>fferenza <strong>degli</strong> altri funzionari,<br />

proprio in ragione del tipo <strong>di</strong> rischio sotteso alla carica svolta, sono coperti<br />

per la responsabilità civile derivante anche da danni materiali involontariamente<br />

causati a terzi, generalmente esclusi dallo scopo <strong>della</strong> garanzia <strong>della</strong><br />

polizza <strong>di</strong> RC patrimoniale.<br />

Quanto alle spese legali, la clausola <strong>di</strong> polizza che le <strong>di</strong>sciplina è accessoria<br />

alla con<strong>di</strong>zione principale <strong>di</strong> attivazione <strong>della</strong> garanzia, contenuta nell’oggetto<br />

<strong>della</strong> polizza, ovvero la richiesta <strong>di</strong> risarcimento scaturente dal fatto illecito<br />

dell’Assicurato. Non trattandosi <strong>di</strong> una polizza <strong>di</strong> tutela legale pura, in<br />

assenza <strong>di</strong> una formale richiesta <strong>di</strong> risarcimento, come definita in polizza, gli<br />

Assicuratori non hanno interesse a <strong>di</strong>fendere la posizione dell’Assicurato. Del<br />

resto lo stesso art. 1917 c.c., il cui <strong>di</strong>sposto ispira gli articoli <strong>di</strong> polizza che <strong>di</strong>sciplinano<br />

la gestione delle vertenze <strong>di</strong> sinistro, prevede al primo comma che,<br />

nell’assicurazione <strong>della</strong> responsabilità civile, l’Assicuratore è obbligato a tenere<br />

indenne l’Assicurato <strong>di</strong> quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante<br />

il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in <strong>di</strong>pendenza <strong>della</strong><br />

responsabilità dedotta nel contratto (2952).<br />

La polizza prevede che siano a carico <strong>degli</strong> Assicuratori le spese sostenute<br />

per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite <strong>di</strong> un importo<br />

pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si<br />

riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto<br />

70<br />

134/2012<br />

L ’ A S S I C U R A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E D E L L ’ I N G E G N E R E

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