Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina
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4. LA STRUTTURA DELLA POLIZZA DI RC PROFESSIONALE<br />
presente, solitamente tra le prime norme regolanti le con<strong>di</strong>zioni generali <strong>di</strong> assicurazione,<br />
l’espressa previsione secondo cui: “Le <strong>di</strong>chiarazioni inesatte o le reticenze<br />
del Contraente e/o dell’Assicurato relativo a circostanze che influiscono sulla<br />
valutazione del rischio, possono comportare la per<strong>di</strong>ta totale o parziale del <strong>di</strong>ritto<br />
all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi <strong>degli</strong> art.<br />
1892, (<strong>di</strong>chiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave) 1893, (<strong>di</strong>chiarazione<br />
inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave) 1894 del co<strong>di</strong>ce civile italiano”.<br />
Tale doppia possibilità rappresenta una delle novità <strong>di</strong> maggiore interesse introdotte<br />
dal Co<strong>di</strong>ce civile del 1942, che ha profondamente mo<strong>di</strong>ficato la <strong>di</strong>sciplina<br />
del contratto <strong>di</strong> assicurazione precedentemente regolamentata dal Co<strong>di</strong>ce<br />
<strong>di</strong> Commercio del 1882 secondo cui le reticenze e le inesattezze dell’assicurato<br />
nelle <strong>di</strong>chiarazioni sul rischio potevano condurre soltanto alla nullità del contratto.<br />
Il Co<strong>di</strong>ce del 1942, rispondendo alla nuova esigenza <strong>di</strong> salvaguardare sia<br />
la finalità ultima del contratto assicurativo che il sinallagma contrattuale, ha invece<br />
deciso <strong>di</strong> regolamentare <strong>di</strong>versamente la situazione sancendo non più la<br />
nullità del contratto bensì l’annullabilità e <strong>di</strong>stinguendo appunto tra le ipotesi<br />
<strong>di</strong> inesattezze dolose e quelle <strong>di</strong> inesattezze colpose.<br />
Sulle base delle premesse che precedono appare quin<strong>di</strong> fondamentale capire<br />
esattamente il significato e la portata delle <strong>di</strong>chiarazioni inesatte piuttosto<br />
che delle reticenze.<br />
Per <strong>di</strong>chiarazione inesatta si intende in linea <strong>di</strong> massima una <strong>di</strong>chiarazione<br />
o una rappresentazione falsa che l’Assicurando fa su uno o più elementi del rischio<br />
rilevanti ai fini <strong>della</strong> stipulazione ( o meno) del contratto assicurativo.<br />
Nel questionario tipo si chiede ad esempio <strong>di</strong> segnalare eventuali sinistrosità<br />
pregresse; <strong>di</strong>chiarare che non vi sono stati sinistri quando in realtà sono avvenuti<br />
rappresenta un chiaro esempio <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione inesatta che porterà a<br />
conseguenze <strong>di</strong>verse a seconda che si ravvisi o meno il dolo e/o la colpa grave.<br />
Per reticenze si intendono, invece, quelle <strong>di</strong>chiarazioni attinenti la descrizione<br />
del rischio, nelle quali si omettono <strong>degli</strong> elementi sempre rilevanti ai fini<br />
134/2012 L ’ A S S I C U R A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E D E L L ’ I N G E G N E R E 87