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Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

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4. LA STRUTTURA DELLA POLIZZA DI RC PROFESSIONALE<br />

• contenere la “Deeming Clause” nel caso si sia <strong>di</strong> fronte ad un contratto assicurativo<br />

senza tacito rinnovo;<br />

• in<strong>di</strong>care con chiarezza i limiti <strong>di</strong> copertura, l’in<strong>di</strong>cazione specifica in cui può<br />

essere validamente esclusa, l’in<strong>di</strong>cazione del massimale per sinistro e in aggregato<br />

annuo e la franchigia laddove prevista.<br />

Per quanto riguarda invece gli oneri a carico dell’Assicurato ricor<strong>di</strong>amo che:<br />

• le <strong>di</strong>chiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze<br />

che influiscono sul rischio possono comportare la per<strong>di</strong>ta totale o parziale<br />

del <strong>di</strong>ritto all’indennizzo nonché la cessazione dell’Assicurazione ai sensi<br />

<strong>degli</strong> Art. 1892, 1893, e 1894 del co<strong>di</strong>ce civile; si consiglia quin<strong>di</strong> anche<br />

in caso <strong>di</strong> dubbio, <strong>di</strong> informare sempre, in forma scritta, il proprio Broker<br />

<strong>di</strong> “situazione potenzialmente a rischio”;<br />

• è necessario pagare il premio assicurativo nei termini previsti tenendo presente<br />

che, solitamente, è espressamente contemplato che le garanzie siano<br />

valide anche se il premio viene corrisposto entro 15.- 30 giorni ( a seconda<br />

<strong>della</strong> previsione contrattuale presente) successivi alla data <strong>di</strong> decorrenza<br />

<strong>della</strong> Polizza mentre, in caso <strong>di</strong> mancato pagamento dei premi o delle rate<br />

<strong>di</strong> premio successive, l’Assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore<br />

dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio;<br />

• l’Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori <strong>di</strong> ogni aggravamento<br />

del rischio e denunciarlo nei termini previsti dal contratto assicurativo;<br />

• deve fare quanto gli è possibile per evitare o <strong>di</strong>minuire il danno;<br />

• non deve ammettere la sua responsabilità, definire o liquidare il danno, procedere<br />

a transazioni senza il preventivo consenso <strong>degli</strong> Assicuratori;<br />

• deve fornire al proprio Assicuratore tutta la collaborazione necessaria e le<br />

informazioni atte a consentirgli una rapida e completa presa <strong>di</strong> coscienza<br />

<strong>della</strong> situazione anche e soprattutto al fine <strong>di</strong> non pregiu<strong>di</strong>care il loro <strong>di</strong>ritto<br />

ad assumere la gestione <strong>della</strong> vertenza tanto in sede stragiu<strong>di</strong>ziale quanto<br />

giu<strong>di</strong>zialmente.<br />

134/2012 L ’ A S S I C U R A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E D E L L ’ I N G E G N E R E 93

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