20.01.2015 Views

Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2. L’INGEGNERE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO<br />

Sono problemi tecnici <strong>di</strong> speciale <strong>di</strong>fficoltà quelli che trascendono la preparazione<br />

me<strong>di</strong>a o perché non sono stati ancora stu<strong>di</strong>ati a sufficienza.<br />

In sostanza, risulterà applicabile l’esenzione da responsabilità <strong>di</strong> cui all’art.<br />

2236 c.c. solo nel caso in cui l’impegno intellettuale richiesto dallo specifico<br />

caso risulti superiore a quello professionale me<strong>di</strong>o.<br />

La prova dell’esistenza del presupposto <strong>della</strong> particolare <strong>di</strong>fficoltà dei problemi,<br />

che comporta una deroga alle norme generali sulla responsabilità per<br />

colpa, incombe sul professionista.<br />

Naturalmente, anche nei casi <strong>di</strong> speciale <strong>di</strong>fficoltà, la limitazione <strong>di</strong> responsabilità<br />

<strong>di</strong> cui all’art. 2236 c.c. non sussiste con riferimento ai danni causati<br />

per negligenza o imprudenza, dei quali il professionista risponde anche per<br />

colpa lieve.<br />

Per quanto riguarda l’accertamento dell’imperizia, come per la <strong>di</strong>ligenza in<br />

generale, anche in relazione all’imperizia professionale si renderà necessario<br />

un accertamento non già in astratto, bensì in concreto, ossia relativo alle circostanze<br />

caratterizzanti la singola fattispecie.<br />

Personalità dell’incarico (art. 2232 c.c.)<br />

Un altro elemento che accomuna tutte le prestazioni rese dai professionisti<br />

intellettuali è, ancora oggi, quello relativo alla necessaria “personalità <strong>della</strong> prestazione”.<br />

L’art. 2232 c.c. stabilisce, infatti, che il prestatore d’opera intellettuale<br />

debba “eseguire personalmente l’incarico assunto”, e che egli possa avvalersi <strong>di</strong><br />

sostituti ed ausiliari sotto la propria <strong>di</strong>rezione e responsabilità. La personalità rivela<br />

l’esistenza <strong>di</strong> una relazione fiduciaria, pur senza implicare l’infungibilità oggettiva<br />

o anche soggettiva <strong>della</strong> prestazione, ma più ancora persegue la finalità<br />

che sia sempre in<strong>di</strong>viduabile il professionista al quale debba essere imputata la<br />

prestazione, in tal modo volendosi garantire che determinate attività, aventi importanti<br />

risvolti <strong>di</strong> interesse pubblico siano esercitate solamente da persone in<br />

possesso <strong>di</strong> tutti i requisiti, <strong>di</strong> competenza e moralità, previsti dall’or<strong>di</strong>namento.<br />

134/2012 L ’ A S S I C U R A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E D E L L ’ I N G E G N E R E 47

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!