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Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

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2. L’INGEGNERE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO<br />

rendano le previsioni inidonee ad essere attuate”). Tale ampliamento dell’area<br />

delle obbligazioni <strong>di</strong> risultato è da inquadrarsi nel progressivo mo<strong>di</strong>ficarsi del<br />

quadro delle responsabilità poste in capo ai liberi professionisti.<br />

Diligenza del professionista<br />

Nell’ambito <strong>della</strong> responsabilità professionale un ulteriore elemento <strong>di</strong><br />

omogeneità è rinvenibile nella centralità del canone <strong>della</strong> “<strong>di</strong>ligenza” e nella<br />

specificità <strong>della</strong> “<strong>di</strong>ligenza professionale” rispetto alla “<strong>di</strong>ligenza del buon padre<br />

<strong>di</strong> famiglia” che è propria delle obbligazioni “tra<strong>di</strong>zionali”.<br />

Ogni professionista <strong>di</strong>spone (o dovrebbe <strong>di</strong>sporre) <strong>di</strong> un bagaglio <strong>di</strong> nozioni<br />

tecniche che lo “qualificano” rispetto “all’uomo comune”, ed è proprio in virtù<br />

<strong>di</strong> questo bagaglio <strong>di</strong> conoscenze che gli viene commissionata l’opera. La <strong>di</strong>ligenza<br />

cui è tenuto il professionista non è, dunque, quella a cui è tenuto il comune<br />

debitore ai sensi dell’art. 1176, comma 1, bensì è quella prevista dal<br />

comma 2 dello stesso articolo, secondo il quale essa va parametrata alla “natura<br />

dell’attività svolta”.<br />

La <strong>di</strong>ligenza esigibile dal professionista non è solo quella or<strong>di</strong>naria del buon<br />

padre <strong>di</strong> famiglia ma è la <strong>di</strong>ligenza professionale che deve essere commisurata<br />

alla natura dell’attività esercitata. L’archetipo del professionista “me<strong>di</strong>o” cui fa<br />

riferimento l’art. 1176, comma 2, Co<strong>di</strong>ce Civile (.c.), rispetto al quale occorre<br />

misurare la condotta concretamente tenuta per valutare se vi sia stata o meno<br />

negligenza nell’adempimento delle obbligazioni professionali corrisponde alla<br />

figura <strong>di</strong> un professionista preparato e zelante. In altre parole, il professionista<br />

“me<strong>di</strong>o” ex art. 1176, co. 2, c.c. non è un professionista “me<strong>di</strong>ocre” ma un professionista<br />

“bravo”.<br />

Nella sola ipotesi in cui la prestazione dedotta in contratto implichi la “soluzione<br />

<strong>di</strong> problemi tecnici <strong>di</strong> speciale <strong>di</strong>fficoltà” la legge (art. 2236 c.c.) prevede<br />

un’attenuazione <strong>della</strong> normale responsabilità, nel senso che in questi casi il professionista<br />

è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave,<br />

mentre, al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> questa ipotesi, il professionista risponde anche per colpa lieve.<br />

46<br />

134/2012<br />

L ’ A S S I C U R A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E D E L L ’ I N G E G N E R E

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