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Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

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4. LA STRUTTURA DELLA POLIZZA DI RC PROFESSIONALE<br />

garanzia assicurativa sotto la polizza Claims Made posto che la richiesta risarcitoria<br />

è pervenuta in vigenza del contratto <strong>di</strong> cui sopra.<br />

Si potrebbe anche <strong>di</strong>re che, con una polizza “loss occurence”, affinché vi<br />

sia copertura assicurativa è necessario che il danneggiante sia assicurato già al<br />

momento <strong>della</strong> commissione dell’errore professionale.<br />

Con una polizza “Claims Made” dotata <strong>di</strong> retroattività il professionista potrebbe<br />

invece avere copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato<br />

al momento <strong>della</strong> commissione dell’errore, a patto che sia assicurato al momento<br />

<strong>della</strong> richiesta <strong>di</strong> risarcimento danni e che la negligenza sia stata commessa<br />

nel periodo <strong>di</strong> retroattività.<br />

Nello specifico, se la polizza prevede una retroattività limitata la negligenza,<br />

per essere coperta, dovrà necessariamente essere stata commessa successivamente<br />

alla data <strong>di</strong> retroattività specificatamente in<strong>di</strong>cata.<br />

Viceversa, nel caso in cui vi sia una retroattività illimitata, saranno ammesse<br />

al beneficio <strong>di</strong> copertura le sole negligenze commesse successivamente all’iscrizione<br />

all’albo <strong>degli</strong> ingegneri, salvo specifiche attività eventualmente<br />

escluse dalla polizza.<br />

Naturalmente l’Assicurato non beneficerà <strong>della</strong> copertura nel caso in cui abbia<br />

sottaciuto circostanze che lasciavano presupporre la possibilità <strong>di</strong> ricevere,<br />

in futuro, una richiesta risarcitoria da parte <strong>di</strong> terzi.<br />

Tale ultimo inciso, anticipato per completezza del <strong>di</strong>scorso che precede,<br />

verrà analizzato in maniera più approfon<strong>di</strong>ta nel prosieguo <strong>della</strong> nostra trattazione.<br />

Chiarita la <strong>di</strong>versa impostazione dei 2 regimi a cui una polizza <strong>di</strong> responsabilità<br />

civile verso terzi può essere assoggettata e precisato che il sistema<br />

Claims Made ha pressoché totalmente soppiantato quello <strong>della</strong> Loss Occurence<br />

spostiamo la nostra attenzione su alcuni elementi caratterizzanti il contratto assicurativo<br />

tipo <strong>della</strong> rc professionale.<br />

134/2012 L ’ A S S I C U R A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E D E L L ’ I N G E G N E R E 85

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