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Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

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3. GLI ASSICURATORI<br />

tenente l’impegno a rilasciare la polizza <strong>di</strong> responsabilità civile professionale<br />

con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data <strong>di</strong><br />

inizio dei lavori e ha termine alla data <strong>di</strong> emissione del certificato del collaudo<br />

provvisorio. La mancata presentazione <strong>della</strong> <strong>di</strong>chiarazione determina la decadenza<br />

dall’incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario”. Si evita<br />

così il pagamento dei premi in un periodo, <strong>di</strong> fatto, inattivo.<br />

Soggetti contraenti <strong>della</strong> polizza sono, da una parte, la Compagnia assicurativa<br />

e dall’altra ci possono essere tanto un singolo professionista quanto un’associazione<br />

<strong>di</strong> professionisti. Qualora la polizza venga stipulata da una società,<br />

la copertura viene prestata sia al Contraente (società) sia ai singoli professionisti<br />

incaricati <strong>della</strong> redazione del progetto; nel caso poi <strong>di</strong> associazione temporanea<br />

la polizza dovrà prevedere copertura per tutti professionisti che ne<br />

fanno parte.<br />

Ogni polizza de<strong>di</strong>ca spazio alla definizione dei termini più significativi, ricorrenti<br />

o tecnici utilizzati nel testo. Alcuni riguardano in modo specifico il rischio<br />

in questione. Tra le principali c’è l’identificazione del committente: non<br />

solo enti pubblici, secondo l’articolo 2 <strong>della</strong> legge 109/94, ma anche enti <strong>di</strong>versi<br />

che realizzino opere <strong>di</strong> genio civile o <strong>di</strong> interesse pubblico (ospedali,<br />

scuole, ecc...) con sovvenzioni o tributi statali. In<strong>di</strong>spensabile anche un riferimento<br />

alla stessa legge Merloni, in quanto è la norma fondamentale su cui si<br />

basa la copertura stessa. Viene poi definito il sinistro come “il verificarsi dell’evento<br />

dannoso per il quale è prestata l’assicurazione”. Nel documento viene<br />

inoltre chiarito che l’evento dannoso è costituito dal manifestarsi dell’errore o<br />

dell’omissione del progetto esecutivo dal quale può derivare un danno e<br />

quin<strong>di</strong>, l’avvio del proce<strong>di</strong>mento che potrà portare alla variante. Tale definizione<br />

si rivela essenziale poiché in<strong>di</strong>vidua il momento in cui incombe sul contraente<br />

l’obbligo <strong>di</strong> denuncia all’assicuratore.<br />

Affinché il contratto <strong>di</strong> assicurazione non presenti sorprese per nessuna delle<br />

parti, è bene che il Contraente descriva con precisione ogni tipo <strong>di</strong> attività<br />

svolta. È infatti necessario che l’Assicuratore sia messo in grado <strong>di</strong> conoscere<br />

134/2012 L ’ A S S I C U R A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E D E L L ’ I N G E G N E R E 73

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