Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina
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GLOSSARIO<br />
porzione ad esso. Se l’entità del danno<br />
reclamato dal danneggiato supera il<br />
massimale, le spese <strong>di</strong> resistenza si ripartiscono<br />
tra assicurato e assicuratore<br />
in proporzione dei rispettivi interessi. Vedesi<br />
Articolo n. 1917 del Co<strong>di</strong>ce Civile.<br />
SPESE DI SALVATAGGIO<br />
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Le spese <strong>di</strong> salvataggio sono tipiche<br />
delle assicurazioni contro i danni e si intendono<br />
quali spese eventualmente sostenute<br />
dall’assicurato, dopo il verificarsi<br />
del sinistro, per evitare o ridurre il danno<br />
a beni o persone. Le spese <strong>di</strong> salvataggio<br />
sono a carico dell’assicuratore.<br />
Se il bene assicurato ha un valore reale<br />
maggiore <strong>di</strong> quello assicurato, la compagnia<br />
risponde <strong>di</strong> dette spese nella proporzione<br />
esistente tra valore assicurato e<br />
valore assicurabile, utilizzando la regola<br />
proporzionale.<br />
SCOPERTO<br />
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Clausola del contratto <strong>di</strong> assicurazione<br />
che attribuisce all’assicurato la copertura<br />
<strong>di</strong> una parte del danno subito limitando<br />
così la garanzia prestata dall’assicuratore.<br />
Si esprime in percentuale e si applica<br />
sul danno: il suo ammontare non è<br />
quin<strong>di</strong> definibile a priori a <strong>di</strong>fferenza <strong>della</strong><br />
franchigia che si esprime in quota fissa o<br />
percentuale e si applica sulla somma assicurata,<br />
quin<strong>di</strong> definibile a priori.<br />
SINISTRO<br />
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Se l’evento futuro ed incerto economicamente<br />
sfavorevole viene definito rischio,<br />
per sinistro si intende il verificarsi del rischio<br />
per il quale è presente la garanzia<br />
assicurativa. Ad esempio, in una polizza<br />
contro gli incen<strong>di</strong>, il sinistro è rappresentato<br />
dall’incen<strong>di</strong>o che colpisce la<br />
cosa assicurata.<br />
SURROGAZIONE<br />
DELL’ASSICURATORE<br />
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Nelle assicurazioni contro i danni, per<br />
surrogazione dell’assicuratore si intende<br />
il <strong>di</strong>ritto dell’assicuratore che ha corrisposto<br />
l’indennizzo, <strong>di</strong> sostituirsi all’assicurato<br />
nei <strong>di</strong>ritti verso il terzo responsabile,<br />
qualora il danno sia conseguenza<br />
<strong>di</strong>retta <strong>di</strong> illecito compiuto dal terzo danneggiato.<br />
Nelle assicurazioni contro i<br />
danni alla persona, l’assicuratore può rinunciare<br />
per contratto alla surrogazione,<br />
lasciando così impregiu<strong>di</strong>cati i <strong>di</strong>ritti dell’assicurato<br />
verso il terzo responsabile.<br />
134/2012 L ’ A S S I C U R A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E D E L L ’ I N G E G N E R E 111