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Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

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2. L’INGEGNERE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO<br />

La responsabilità in cui può incorrere il contraente (colui che ha stipulato<br />

il contratto) deriva dal non aver mantenuto l’impegno assunto, per cui è a questo<br />

impegno che dovranno rapportarsi fondamento e limiti <strong>della</strong> responsabilità.<br />

La responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, invece, deriva dalla circostanza<br />

che si è provocato un danno “ingiusto” ad altri, me<strong>di</strong>ante un comportamento<br />

slegato da un rapporto contrattuale, onde il fondamento ed i limiti<br />

<strong>di</strong> tale responsabilità sono da ricercarsi nella norma <strong>di</strong> legge.<br />

In sintesi:<br />

• la responsabilità contrattuale sorge per la mancata o inesatta esecuzione<br />

<strong>della</strong> prestazione dovuta; essa sanziona l’inadempimento dell’obbligazione<br />

quale dovere specifico verso un determinato soggetto;<br />

• la responsabilità extracontrattuale scaturisce, invece, dalla violazione <strong>di</strong><br />

norme <strong>di</strong> condotta che regolano la vita sociale e che impongono doveri <strong>di</strong><br />

rispetto <strong>degli</strong> interessi altrui a prescindere da una specifica pretesa cre<strong>di</strong>toria.<br />

Le principali <strong>di</strong>fferenze tra i due tipi <strong>di</strong> responsabilità, sul piano <strong>della</strong> <strong>di</strong>sciplina,<br />

sono le seguenti:<br />

• onere <strong>della</strong> prova: in materia <strong>di</strong> illecito extracontrattuale spetta alla vittima<br />

(ex art. 2697 c.c.) provare la colpa del danneggiante, mentre in tema <strong>di</strong> inadempimento<br />

spetta al debitore <strong>di</strong>mostrare che l’inadempimento o il ritardo<br />

è stato determinato da impossibilità <strong>della</strong> prestazione derivante da causa a<br />

lui non imputabile;<br />

• prescrizione: <strong>di</strong> regola, l’azione per il risarcimento <strong>di</strong> un danno da illecito<br />

aquiliano (ex art. 2043 c.c.) si prescrive in cinque anni, mentre l’azione per<br />

il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale si prescrive in <strong>di</strong>eci<br />

anni (anche se vi sono numerose eccezioni);<br />

• danno risarcibile: l’illecito extracontrattuale obbliga al risarcimento <strong>di</strong> tutti<br />

i danni, anche quelli non preve<strong>di</strong>bili mentre, nell’inadempimento contrattuale<br />

che non <strong>di</strong>penda da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al<br />

134/2012 L ’ A S S I C U R A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E D E L L ’ I N G E G N E R E 49

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