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Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

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2. L’INGEGNERE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO<br />

Il dolo viene generalmente equiparato alla colpa grave.<br />

Ad integrare l’illecito è, <strong>di</strong> regola, sufficiente una colpa lieve, ossia una condotta<br />

non conforme alla <strong>di</strong>ligenza or<strong>di</strong>naria.<br />

Eccezionalmente la responsabilità può essere limitata ai casi <strong>di</strong> colpa grave,<br />

ossia ai casi <strong>di</strong> inosservanza delle elementari regole <strong>di</strong> prudenza o delle elementari<br />

regole tecniche <strong>di</strong> una data professione.<br />

In particolare, con riferimento al campo professionale tecnico, deve ritenersi<br />

sussistente la colpa grave nel caso in cui un professionista commetta errori grossolani<br />

(ad esempio, è fuor <strong>di</strong> dubbio che sussista la colpa grave del professionista<br />

tecnico che abbia ritenuto sufficiente la resistenza <strong>di</strong> un pilastro a sopportare<br />

una certa struttura, venendo poi smentito dal crollo <strong>della</strong> struttura medesima).<br />

Non bisogna inoltre credere che il danno <strong>di</strong> cui il professionista possa rendersi<br />

responsabile derivi unicamente dalla corretta esecuzione <strong>della</strong> prestazione<br />

tecnica <strong>di</strong> cui è stato incaricato: essa può <strong>di</strong>pendere ad esempio da inadempienza<br />

contrattuale relativa ai tempi e ai mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> esecuzione delle stesse prestazioni.<br />

A questo riguardo si esprime l’art. 1218 del Co<strong>di</strong>ce Civile (Il debitore<br />

che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del<br />

danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità<br />

<strong>della</strong> prestazione derivante da causa a lui non imputabile) e dall’art.<br />

2237 che <strong>di</strong>sciplina il comportamento delle parti in questi casi (Il cliente può recedere<br />

dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando<br />

il compenso per l’opera svolta. Il prestatore d’opera può recedere dal contratto<br />

per giusta causa. In tal caso egli ha <strong>di</strong>ritto al rimborso delle spese fatte e<br />

al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che<br />

ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato<br />

in modo da evitare pregiu<strong>di</strong>zio al cliente.). Sebbene non espressamente evidenziato<br />

nei due articoli citati, anche una inadempienza in termini <strong>di</strong> mo<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />

esecuzione (ad es. la produzione <strong>di</strong> elaborati progettuali incompleti o <strong>di</strong> scarsa<br />

comprensibilità) potendo implicare ritar<strong>di</strong> e <strong>di</strong>fficoltà in fase <strong>di</strong> avvio, esecuzione<br />

e collaudo dell’opera può configurare questo tipo <strong>di</strong> responsabilità civile.<br />

52<br />

134/2012<br />

L ’ A S S I C U R A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E D E L L ’ I N G E G N E R E

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