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Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

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3. GLI ASSICURATORI<br />

e <strong>di</strong> valutare con esattezza il rischio che la compagnia deve garantire. L’Assicurato<br />

deve cioè rendere noti tutti quegli elementi in<strong>di</strong>spensabili alla valutazione<br />

del rischio, rilasciando <strong>di</strong>chiarazioni ad alcune domande contenute in<br />

appositi questionari.<br />

Nella fattispecie, i contraenti dovranno <strong>di</strong>chiarare che:<br />

• i professionisti assicurati sono regolarmente iscritti all’albo professionale;<br />

• i lavori <strong>di</strong> progettazione descritti in polizza rientrano nelle competenze professionali<br />

dell’assicurato;<br />

• sono in regola con le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge per l’affidamento dell’incarico<br />

<strong>di</strong> progettazione e non eseguono i lavori progettati;<br />

• i lavori sono stati affidati nel pieno rispetto delle norme <strong>di</strong> legge e me<strong>di</strong>ante<br />

procedura concorsuale;<br />

• i lavori progettati non sono <strong>di</strong>retti o eseguiti da imprese controllate, controllanti<br />

o collegate all’assicurato o <strong>di</strong> cui l’assicurato, gli amministratori legali<br />

o rappresentanti siano soci a responsabilità illimitata, amministratori <strong>di</strong>pendenti.<br />

Il massimale viene determinato in relazione all’importo dei lavori progettati<br />

(art. 30, comma 5). In caso <strong>di</strong> variazioni, può essere mo<strong>di</strong>ficato me<strong>di</strong>ante emissione<br />

<strong>di</strong> un’apposita appen<strong>di</strong>ce e incasso del premio stabilito dalla compagnia.<br />

Anche se non esistono in<strong>di</strong>cazioni normative, il massimale viene normalmente<br />

inteso “a consumo”, rappresenta cioè la massima esposizione <strong>della</strong> compagnia<br />

per l’intera durata <strong>della</strong> copertura, in<strong>di</strong>pendentemente dal numero <strong>di</strong> sinistri<br />

che possono verificarsi.<br />

La <strong>di</strong>sciplina delle polizze “Merloni” è stata oggi rivista dal D.LGs. n.<br />

163/2006 e, soprattutto, dal suo regolamento attuativo (DPR 207/2010) che,<br />

come noto, ha abrogato il DPR 554/99.<br />

In particolare l’art. 269 del regolamento del 2010 precisa (per il professionista<br />

privato, ma lo stesso vale per il <strong>di</strong>pendente pubblico) l’ambito <strong>di</strong> operatività<br />

<strong>della</strong> polizza che deve coprire la responsabilità civile professionale per i<br />

74<br />

134/2012<br />

L ’ A S S I C U R A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E D E L L ’ I N G E G N E R E

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