20.01.2015 Views

Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

3. GLI ASSICURATORI<br />

delittuosi – e da cause <strong>di</strong> forza maggiore) ed i danni arrecati durante tale attività<br />

(per tutta la durata <strong>della</strong> costruzione). Dall’altra, le coperture vengono richieste<br />

anche per la responsabilità decennale postuma, come definita dall’art.1669<br />

c.c. (sia per i danni all’opera, sia per quelli causati a terzi dalla stessa).<br />

Ma quali sono, nella pratica, i rischi cui si espone un progettista che dovrebbero<br />

essere coperti dalla polizza Merloni<br />

Lo spiegava già l’articolo 105 del regolamento d’attuazione <strong>della</strong> legge Merloni,<br />

il D.p.r. 554/1999, entrato in vigore nel luglio 2000.<br />

In primo luogo ci sono le nuove spese <strong>di</strong> progettazione. Con questa espressione<br />

si in<strong>di</strong>cano gli oneri <strong>di</strong> nuova progettazione, nella misura massima del costo<br />

iniziale <strong>di</strong> progettazione sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate<br />

ragioni, affi<strong>di</strong>no con le procedure <strong>di</strong> cui alla Legge ed al presente<br />

regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista<br />

originariamente incaricato. L’obbligo <strong>di</strong> progettare nuovamente i lavori a carico<br />

del progettista, senza costi e oneri per la stazione appaltante, deve essere inderogabilmente<br />

previsto nel contratto. Secondariamente, ci sono i maggiori costi,<br />

ossia la <strong>di</strong>fferenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare<br />

per l’esecuzione dell’intervento a causa dell’errore o omissione<br />

progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l’esecuzione<br />

<strong>di</strong> un progetto esente da errori ed omissioni, nonché i maggiori costi<br />

che l’Amministrazione deve sopportare per le varianti in corso d’opera dovute<br />

al manifestarsi <strong>di</strong> errori od omissioni del progetto esecutivo.<br />

Da notarsi che dall’anno 2000 (in ottemperanza al comma 4 del succitato<br />

articolo 105) il progettista non deve essere assicurato dalla data <strong>di</strong> approvazione<br />

del progetto (in quel momento deve solo presentare la la <strong>di</strong>chiarazione che impegna<br />

una compagnia al rilascio <strong>di</strong> una copertura assicurativa Merloni), bensì<br />

dalla data <strong>di</strong> affidamento dei lavori. Così recita infatti il testo <strong>di</strong> legge: “il progettista,<br />

contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una<br />

<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> una compagnia <strong>di</strong> assicurazioni autorizzata all’esercizio del<br />

ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, con-<br />

72<br />

134/2012<br />

L ’ A S S I C U R A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E D E L L ’ I N G E G N E R E

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!