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Documento 2 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

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1.<br />

ANALISI DEL QUADRO NORMATIVO<br />

DI RIFERIMENTO<br />

Il D.L. 138/11 convertito nella legge n.148/11 ha introdotto alcune novità in<br />

merito alle professioni. Tra queste novità, spicca l’obbligo per tutti i professionisti<br />

<strong>di</strong> stipulare un’assicurazione per la copertura <strong>della</strong> responsabilità civile professionale.<br />

Tale obbligo è stato <strong>di</strong>fferito al 15 agosto 2013 dall'art. 5, comma 3,<br />

del DPR 7 agosto 2012, n. 137.<br />

L’RC professionale copre i danni arrecati a terzi a seguito <strong>di</strong> errori od omissioni<br />

nell’erogazione dei servizi professionali nell’espletamento <strong>della</strong> propria<br />

attività caratteristica. Tra i soggetti interessati dalla norma vi sono tutti i professionisti<br />

appartenenti all’area tecnica, tra cui gli ingegneri.<br />

Il Decreto, oltre a tale obbligo, prevede anche che il professionista al momento<br />

dell’accettazione dell’incarico professionale, debba informare il cliente<br />

sugli estremi <strong>della</strong> polizza comunicando il relativo massimale.<br />

La manovra ha quin<strong>di</strong> lo scopo <strong>di</strong> garantire la qualità del servizio al cliente<br />

e al tempo stesso il risarcimento del danno derivante da negligenza del professionista.<br />

Rientrano nella copertura assicurativa errori del professionista commessi sia<br />

per colpa grave che per colpa lieve mentre sono esclusi i danni causati da comportamenti<br />

dolosi.<br />

Fino a poco tempo fa le assicurazioni professionali erano solo consigliate e<br />

non obbligatorie per tutti i professionisti. Inoltre, anche se il professionista è libero<br />

<strong>di</strong> stipulare la polizza con la compagnia che desidera, è previsto che le<br />

con<strong>di</strong>zioni generali delle polizze assicurative possano essere negoziate dai consigli<br />

nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.<br />

134/2012 L ’ A S S I C U R A Z I O N E P R O F E S S I O N A L E D E L L ’ I N G E G N E R E 11

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