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Rassegna Storica Crevalcorese - Comune di Crevalcore

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28<br />

giustizia tardo-me<strong>di</strong>evale e più ancora la forma mentis burocratico-amministrativa<br />

dei suoi operatori, a partire in questo caso dal vicario, rendono nel complesso<br />

piuttosto monotono il contenuto dei registri, come del resto accade a tutta<br />

l’analoga documentazione contemporanea. A ciò si aggiunga che <strong>Crevalcore</strong> era<br />

pur sempre un centro periferico, che non poteva competere con Bologna per<br />

vivacità culturale e sociale.<br />

Il contenuto delle inquisitiones del vicario mostra una realtà quasi esclusivamente<br />

rurale, in cui le liti tra gli abitanti erano motivate sopratutto da danni dati sulle<br />

proprietà altrui, da furti <strong>di</strong> bestiame o <strong>di</strong> attrezzi, oppure da debiti connessi alla<br />

compraven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> beni <strong>di</strong> prima necessità (cereali, vino, suppellettili ecc.).<br />

Per fare un esempio, si veda in data 4 <strong>di</strong>cembre 1351 (c. 2v) il caso <strong>di</strong> un certo<br />

Perondus Guillelmi de Nicholis, che accusa il beccaio Stephanus <strong>di</strong> avergli recato danno<br />

con un bue su un suo terreno posto in località “La Schina Rosa”, “scalpedando et<br />

corodendo <strong>di</strong>ctum bladum”, cioè danneggiando i cereali che erano stati seminati<br />

nel campo. Il danneggiato valuta il danno subito 20 sol<strong>di</strong>; il beccaio, citato dal<br />

nunzio, compare e chiede <strong>di</strong> nominare due uomini che valutino questo danno,<br />

<strong>di</strong>cendosi pronto eventualmente a risarcirlo. Poco dopo il vicario, intervenendo<br />

personalmente, respinge questa richiesta e impone a Stephanus <strong>di</strong> provare entro 10<br />

giorni la propria innocenza; in caso contrario si procederà contro <strong>di</strong> lui “secundum<br />

formam iuris”. E’ interessante notare che lo stesso beccaio, probabilmente per<br />

ritorsione, accusa Guillelmus, padre <strong>di</strong> Perondus <strong>di</strong> avergli sottratto un “falçone”,<br />

da identificare con uno strumento agricolo, probabilmente un tipo <strong>di</strong> falce o <strong>di</strong><br />

mannaia.<br />

Ma che questo Stephanus fosse poco rispettoso delle proprietà altrui parrebbe<br />

testimoniarlo un’altra accusa analoga, portata contro <strong>di</strong> lui da Gerar<strong>di</strong>nus Petri Petrioli,<br />

confinante <strong>di</strong> Perondus e anch’egli danneggiato da un bue del beccaio 26 . E’ facile<br />

vedere in queste liti l’esito <strong>di</strong> modesti rancori tra vicini, che non trovavano modo<br />

<strong>di</strong> comporsi per via amichevole.<br />

Un caso simile è quello <strong>di</strong> d.na Bona condam Guillelmi, la quale denuncia i danni<br />

subiti da un tale Brettorius Morus, che avrebbe invaso un suo terreno posto presso<br />

<strong>Crevalcore</strong> in località “Lo Pinzon”, e qui “schalvando” alcuni salici e devastando<br />

le viti che vi erano appoggiate avrebbe recato un danno stimato in 10 sol<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />

bolognini 27 .<br />

Rimanda in<strong>di</strong>rettamente alla viticultura anche il furto <strong>di</strong> una botte, sottratta alla<br />

casa “illorum de Ambroxiis”, che viene confermato anche da alcuni testimoni 28 .<br />

26 Ibidem, reg. 3, c. 2v-3v.<br />

27 Ibidem, reg. 2, c. 6v<br />

28 Ibidem, reg. 2, c. 8r.

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