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esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001

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minuti, in modo che ci sia agio per tutti <strong>di</strong> formulare il proprio<br />

pensiero ed eventualmente replicare. Come negli incontri precedenti,<br />

vogliamo sottrarci alle regole costrittive che spesso caratterizzano<br />

i convegni o le tavole rotonde tra<strong>di</strong>zionali e che sacrificano<br />

la possibilità <strong>di</strong> un <strong>di</strong>retto confronto <strong>di</strong>alogico.<br />

Se non ci sono osservazioni su quanto detto, darei lettura<br />

del primo punto dell’allegato A), ossia del primo fra i molteplici<br />

interrogativi suscitati dall’applicazione del d.<strong>lgs</strong>. n.<br />

<strong>231</strong>/01, con particolare riferimento al ruolo <strong>degli</strong> <strong>organismi</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>vigilanza</strong>.<br />

Le consultazioni con gli esponenti <strong>degli</strong> <strong>organismi</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>vigilanza</strong> che abbiamo sintetizzato nell’allegato B) hanno<br />

messo in luce svariate modalità ritenute utili al funzionamento<br />

<strong>di</strong> questi <strong>organismi</strong>, fra le quali:<br />

a) composizione dell’organismo caratterizzata da una<br />

significativa partecipazione <strong>di</strong> esterni, anche per sopperire a<br />

professionalità non <strong>di</strong>sponibili in azienda.<br />

Su questo primo inciso, una nostra più recente consultazione<br />

ha originato anche un quesito collaterale, non compreso<br />

nel documento che vi è pervenuto, che qui sintetizzo rapidamente.<br />

Ci siamo cioè interrogati sui rapporti dell’organismo <strong>di</strong><br />

<strong>vigilanza</strong> con gli altri organi <strong>di</strong> controllo aziendale, per esempio:<br />

collegio sindacale, internal au<strong>di</strong>ting, comitato <strong>di</strong> controllo,<br />

per garantire unitarietà <strong>di</strong> azione, pur nella reciproca in<strong>di</strong>pendenza<br />

e autonomia. Ci siamo anche interrogati sull’opportunità<br />

e sui limiti che si possono incontrare nel delegare lo<br />

svolgimento dei controlli alle funzioni aziendali abitualmente<br />

preposte, appunto internal au<strong>di</strong>tors, compliance officers, ecc.<br />

12<br />

Proseguo nella lettura del punto 1.<br />

b) adeguatezza dei sistemi informativi nei confronti dell’organismo<br />

<strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong>, sia endo-societari, sia infragruppo.

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