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esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001

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o.d.v., prevalendo sulla componente esterna. Facciamo il caso<br />

<strong>di</strong> un o.d.v. formato da un presidente esterno e da due membri<br />

interni, provenienti dall’internal au<strong>di</strong>ting, la cui attività sia<br />

però sostanzialmente nelle mani della componente interna,<br />

che agisca in stretto contatto con il consiglio <strong>di</strong> amministrazione<br />

da cui <strong>di</strong>pende: qui abbiamo un o.d.v. che, sulla carta, è formato<br />

in maniera “virtuosa”, ma che in concreto <strong>di</strong>mostra una<br />

grave carenza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>pendenza. In questa ipotesi la valutazione<br />

<strong>di</strong> idoneità sarà positiva se l’accertamento dovesse limitarsi<br />

alla semplice lettura del modello, negativa qualora la verifica<br />

venisse svolta in concreto, attraverso l’esame del funzionamento<br />

tangibile dell’organismo e dei suoi effettivi rapporti con<br />

il vertice societario.<br />

Ancora una volta le formule astratte si <strong>di</strong>mostrano insufficienti,<br />

rispetto all’esigenza <strong>di</strong> una verifica sull’attuazione in<br />

concreto del modello. D’altra parte non esistono protocolli<br />

investigativi che prevedano le modalità attraverso cui tali<br />

accertamenti debbano essere compiuti.<br />

Per quanto riguarda i flussi informativi sono d’accordo<br />

con chi ne esalta l’importanza strategica. Senza conoscenza<br />

non vi è neppure la possibilità <strong>di</strong> operare controlli effettivi che<br />

riguar<strong>di</strong>no le aree a rischio-reato.<br />

Particolare importanza viene ad assumere il sistema <strong>di</strong><br />

scoperta-denuncia <strong>degli</strong> illeciti. Infatti, uno dei rischi <strong>di</strong> ineffettività<br />

<strong>di</strong> questo sistema risiede nella mancanza <strong>di</strong> segnalazioni<br />

dall’interno dell’azienda: si pensi ad esempio ai lavoratori,<br />

cioè alle potenziali vittime dell’inosservanza delle precauzioni<br />

antinfortunistiche, che hanno <strong>di</strong>fficoltà a segnalare le<br />

carenze organizzative da cui possono derivare i rischi per la<br />

loro salute ed integrità fisica, pur apprezzandone i pericoli. Le<br />

ragioni <strong>di</strong> una carenza informativa sono molteplici, tra cui il<br />

timore che la segnalazione/denuncia possa comportare forme<br />

<strong>di</strong> “ritorsioni occulte” da parte del datore <strong>di</strong> lavoro; ma sono<br />

presenti anche preoccupazioni <strong>di</strong> altra natura, soprattutto nelle<br />

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