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esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001

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informativo funzioni), anche se non so fino a che punto esse<br />

siano in grado <strong>di</strong> realizzarlo in pratica.<br />

C’è poi un altro aspetto. Proprio un atteggiamento concreto<br />

nei confronti del funzionamento del modello e della<br />

<strong>di</strong>namica dei flussi informativi richiede attenzione a come i<br />

flussi siano motivati, alla <strong>di</strong>namica aziendale, per capire come<br />

essi possano svilupparsi. Faccio un esempio. Ci si potrebbe<br />

porre la questione <strong>di</strong> come favorire la concorrenzialità interna<br />

incoraggiando alla segnalazione chi si senta pregiu<strong>di</strong>cato da<br />

un collega che, utilizzando un mezzo illecito, acquisisce una<br />

posizione preminente in azienda. Ciò richiede certamente una<br />

conoscenza molto approfon<strong>di</strong>ta della singola azienda, e non<br />

solo sui modelli giuri<strong>di</strong>ci che essa ha adottato, ma anche sulle<br />

modalità concrete del loro funzionamento.<br />

L’ultimo punto - qui mi riallaccio a quanto ha detto il<br />

dott. Fusco - è quello della facoltatività dei modelli. È un<br />

aspetto a cui tengo sotto un profilo teorico. Io credo che la<br />

struttura della legge sia in questo senso, anche se il punto è<br />

notevolmente <strong>di</strong>battuto. Ciò che m’interessa sottolineare è<br />

però soprattutto un altro risvolto: la <strong>di</strong>fficoltà, nei casi pratici,<br />

<strong>di</strong> rilevare l’idoneità <strong>di</strong> un modello nel momento in cui si è<br />

verificato un reato. È inutile nascondere il peso psicologico<br />

che ha sul giu<strong>di</strong>ce il fatto che quel modello, <strong>di</strong> fatto, abbia<br />

lasciato commettere il reato. Siamo tutti d’accordo, e nei provve<strong>di</strong>menti<br />

lo scriviamo, che astrattamente quel modello<br />

potrebbe essere idoneo. Ma <strong>di</strong> fatto il reato che è stato commesso<br />

è un in<strong>di</strong>ce formidabile del suo mancato funzionamento.<br />

Dicevo, forse questo introduce anche una prospettiva <strong>di</strong><br />

tipo comparatistico, che ci <strong>di</strong>mostra come il modello ante factum,<br />

cioè il modello preventivo, abbia un ambito <strong>di</strong> applicazione<br />

<strong>di</strong>verso dal modello post factum che evocava il dott. Fusco.<br />

Mi spiego: il modello post factum è più intimamente collegato,<br />

secondo me, alla genesi storico-comparatistica dell’istituto,<br />

cioè quella statunitense, là dove il modello è un sistema che<br />

può consentire all’azienda <strong>di</strong> ottenere determinati vantaggi in<br />

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