esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001
esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001
esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Ora, sul terreno delle cautele, quelle ‘proce<strong>di</strong>mentali’, se<br />
coerenti con il principio <strong>di</strong> segregazione delle funzioni,<br />
dovranno evitare che il processo resti nelle mani <strong>di</strong> un’unica<br />
funzione. Quelle ‘sostanziali’ dovranno prevedere meccanismi<br />
deputati a incidere, riducendolo, sul rischio <strong>di</strong> fidelizzazione<br />
dei me<strong>di</strong>ci, tramite l’apposizione <strong>di</strong> limiti quantitativi e<br />
temporali alla fruizione <strong>di</strong> iniziative (così, per fare un esempio:<br />
un sanitario non potrà fruire <strong>di</strong> più <strong>di</strong> una consulenza l’anno<br />
e, una volta ottenuta, non potrà averne un’altra se non<br />
decorso un certo numero <strong>di</strong> anni). In questo contesto, un ruolo<br />
fondamentale rivestono i flussi informativi verso l’organismo<br />
<strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong>, destinatario <strong>di</strong> tutte le notizie relative ad eventuali<br />
scostamenti dal processo decisionale prestabilito e munito<br />
del potere <strong>di</strong> intervenire ‘proattivamente’, allo scopo <strong>di</strong> saggiare<br />
la conformità dei comportamenti aziendali ai protocolli<br />
<strong>di</strong> gestione del rischio-reato.<br />
Chiudo con alcune considerazioni sulla composizione<br />
dell’o.d.v. Spicca, in questo ambito, il requisito dell’in<strong>di</strong>pendenza,<br />
da riferire alle persone che lo compongono, che non<br />
devono trovarsi in conflitto <strong>di</strong> interessi con la società, né<br />
appartenere ai vertici della stessa o comunque costituire<br />
espressione del gruppo <strong>di</strong> comando nella società; l’in<strong>di</strong>pendenza<br />
dell’organismo va garantita collocandolo come unità <strong>di</strong><br />
staff, al <strong>di</strong> fuori dell’autorità <strong>di</strong> line: si tratta, infatti, <strong>di</strong> un<br />
organo chiamato a <strong>di</strong>alogare con il vertice, ma che non ne deve<br />
subire il con<strong>di</strong>zionamento. Va riba<strong>di</strong>to che l’organismo <strong>di</strong><br />
<strong>vigilanza</strong> vanta essenzialmente poteri <strong>di</strong> sorveglianza, ai quali<br />
sono estranei poteri impe<strong>di</strong>tivi e gestionali, che, ove esercitati,<br />
finirebbero proprio per pregiu<strong>di</strong>carne l’in<strong>di</strong>pendenza. È su<br />
questo terreno, allora, che va risolto il problema della composizione<br />
dell’organo. La prima questione concerne la provenienza<br />
dei componenti: in altre parole, si <strong>di</strong>scute se l’o.d.v.<br />
debba avere una conformazione interna od esterna, ovvero se<br />
sia preferibile una composizione mista. Un o.d.v., formato<br />
esclusivamente da membri della società (dunque, a composizione<br />
interna), denota i vantaggi correlati a una maggiore<br />
58