03.08.2013 Views

esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001

esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001

esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

che dovrebbero esser portate all’attenzione dell’organismo <strong>di</strong><br />

<strong>vigilanza</strong>, perché rappresentano, se non una fattispecie <strong>di</strong> reato<br />

già ben determinata, già soltanto un sintomo.<br />

È chiaro che noi pubblici ministeri, come i giu<strong>di</strong>ci, in<br />

realtà, che cosa ve<strong>di</strong>amo? Ve<strong>di</strong>amo la patologia, come <strong>di</strong>ceva<br />

Cascini. Quin<strong>di</strong> ci occupiamo del d.<strong>lgs</strong>. n. <strong>231</strong>/01 non per elaborare<br />

dei modelli organizzativi, ma in presenza <strong>di</strong> reati.<br />

Io non sono d’accordo che la commissione del reato sia<br />

in<strong>di</strong>ce della necessaria inadeguatezza del modello, ma non<br />

voglio toccare questo tema e arrivare rapidamente alla conclusione.<br />

Quando ci troviamo <strong>di</strong> fronte a un soggetto che ha commesso<br />

un reato (e dalla commissione <strong>di</strong> quel reato, quasi automaticamente,<br />

deriva anche l’ascrivibilità all’ente dell’illecito amministrativo),<br />

certo l’aspetto preventivo del d.<strong>lgs</strong>. <strong>231</strong>/01 ha registrato<br />

un piccolo fallimento (anche se poi, ripeto, l’ente potrebbe<br />

essere assolto, prosciolto, perché non ci sono gli estremi, perché<br />

tutto quello che era nelle sue possibilità è stato fatto, ecc.),<br />

ma è solo l’aspetto preventivo che conta. Quanto accaduto può<br />

essere l’occasione, per l’azienda, <strong>di</strong> cambiare definitivamente<br />

registro, oppure <strong>di</strong> adottare quelle risorse minime che permettono<br />

<strong>di</strong> dribblare le sanzioni più gravi e che però consentono, a noi,<br />

<strong>di</strong> fare quelle classificazioni che <strong>di</strong>cevo all’inizio a proposito<br />

delle imprese organizzate in modo tale che, ancorché non orientate<br />

al delitto, rivelano però <strong>di</strong> essere <strong>di</strong>sposte a commetterlo.<br />

Qui non abbiamo toccato il tema, forse centrale, che è<br />

quello per il quale nasce il d.<strong>lgs</strong>. n. <strong>231</strong>/01. Esso nasce per la<br />

corruzione, perché l’Italia aderisce all’OCSE e perché si vuole<br />

in qualche modo sanzionare anche chi trae beneficio dal reato.<br />

Altrimenti c’erano già tanti capri espiatori, persone che venivano<br />

condannate per corruzione a titolo in<strong>di</strong>viduale anche se<br />

poi ad averne tratto vantaggio era stata la società.<br />

Quin<strong>di</strong>, sull’organismo <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong>, io mi fermerei qui.<br />

Mi riprometto invece <strong>di</strong> intervenire sull’altra questione che<br />

34

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!