esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001
esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001
esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
che dovrebbero esser portate all’attenzione dell’organismo <strong>di</strong><br />
<strong>vigilanza</strong>, perché rappresentano, se non una fattispecie <strong>di</strong> reato<br />
già ben determinata, già soltanto un sintomo.<br />
È chiaro che noi pubblici ministeri, come i giu<strong>di</strong>ci, in<br />
realtà, che cosa ve<strong>di</strong>amo? Ve<strong>di</strong>amo la patologia, come <strong>di</strong>ceva<br />
Cascini. Quin<strong>di</strong> ci occupiamo del d.<strong>lgs</strong>. n. <strong>231</strong>/01 non per elaborare<br />
dei modelli organizzativi, ma in presenza <strong>di</strong> reati.<br />
Io non sono d’accordo che la commissione del reato sia<br />
in<strong>di</strong>ce della necessaria inadeguatezza del modello, ma non<br />
voglio toccare questo tema e arrivare rapidamente alla conclusione.<br />
Quando ci troviamo <strong>di</strong> fronte a un soggetto che ha commesso<br />
un reato (e dalla commissione <strong>di</strong> quel reato, quasi automaticamente,<br />
deriva anche l’ascrivibilità all’ente dell’illecito amministrativo),<br />
certo l’aspetto preventivo del d.<strong>lgs</strong>. <strong>231</strong>/01 ha registrato<br />
un piccolo fallimento (anche se poi, ripeto, l’ente potrebbe<br />
essere assolto, prosciolto, perché non ci sono gli estremi, perché<br />
tutto quello che era nelle sue possibilità è stato fatto, ecc.),<br />
ma è solo l’aspetto preventivo che conta. Quanto accaduto può<br />
essere l’occasione, per l’azienda, <strong>di</strong> cambiare definitivamente<br />
registro, oppure <strong>di</strong> adottare quelle risorse minime che permettono<br />
<strong>di</strong> dribblare le sanzioni più gravi e che però consentono, a noi,<br />
<strong>di</strong> fare quelle classificazioni che <strong>di</strong>cevo all’inizio a proposito<br />
delle imprese organizzate in modo tale che, ancorché non orientate<br />
al delitto, rivelano però <strong>di</strong> essere <strong>di</strong>sposte a commetterlo.<br />
Qui non abbiamo toccato il tema, forse centrale, che è<br />
quello per il quale nasce il d.<strong>lgs</strong>. n. <strong>231</strong>/01. Esso nasce per la<br />
corruzione, perché l’Italia aderisce all’OCSE e perché si vuole<br />
in qualche modo sanzionare anche chi trae beneficio dal reato.<br />
Altrimenti c’erano già tanti capri espiatori, persone che venivano<br />
condannate per corruzione a titolo in<strong>di</strong>viduale anche se<br />
poi ad averne tratto vantaggio era stata la società.<br />
Quin<strong>di</strong>, sull’organismo <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong>, io mi fermerei qui.<br />
Mi riprometto invece <strong>di</strong> intervenire sull’altra questione che<br />
34