esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001
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solo un “rimbalzo” della seconda, non è una responsabilità che<br />
ha come presupposto il reato in<strong>di</strong>viduale: è una responsabilità<br />
propria dell’ente, perché proprio in queste materie molto spesso<br />
abbiamo un ente colpevole e una persona fisica che non è<br />
propriamente responsabile dell’incidente sul lavoro. A volte<br />
mi ripugna esercitare l’azione penale, per esempio, nei confronti<br />
<strong>di</strong> determinati soggetti e penso soprattutto alla colpa<br />
professionale me<strong>di</strong>ca, al sanitario che rimane in camera operatoria<br />
otto ore più del dovuto - perché la struttura non lo sostituisce,<br />
non ha la possibilità <strong>di</strong> gestire l’emergenza – e si trova<br />
a sbagliare.<br />
Secondo me il grande messaggio, probabilmente inconsapevole,<br />
che la riforma trasmette, è proprio questo: il <strong>di</strong>ritto<br />
penale non colpisce più il singolo – per parafrase la frase <strong>di</strong><br />
Gorkij: “il sasso lanciato dalla mano” - ma si rivolge alla mano,<br />
cioè alla organizzazione che non sa garantire adeguate modalità<br />
<strong>di</strong> funzionamento. Il soggetto che si vorrebbe far rispondere<br />
della violazione del d.<strong>lgs</strong>. n. 626/94, che sottoponiamo a processo,<br />
è in realtà stato messo sotto pressione da una struttura<br />
rispetto alla quale non ha la forza, non ha la possibilità, nemmeno<br />
la consapevolezza della possibilità <strong>di</strong> <strong>di</strong>re <strong>di</strong> no. E qui<br />
ad<strong>di</strong>rittura, badate, non si pone un problema <strong>di</strong> interpretazione<br />
per in<strong>di</strong>viduare l’interesse della struttura: l’interesse è all’apice<br />
del <strong>di</strong>segno organizzativo. Vorrei <strong>di</strong>re che anche se l’evento<br />
non è sicuramente voluto, la colpa rispetto all’evento deriva<br />
dalla assoluta consapevolezza dei vantaggi in termini <strong>di</strong> costi e<br />
benefici da parte dell’azienda delle con<strong>di</strong>zioni che ne hanno<br />
favorito la verificazione. Ed è questo l’aspetto per cui l’azienda<br />
va sanzionata. Poi, come <strong>di</strong>ceva il collega Fusco, per colpire<br />
un’impresa che fa terrorismo, non ci serve il d.<strong>lgs</strong>. n. <strong>231</strong>/01!<br />
FORTI: Ricordo in effetti che quando in anni giovanili<br />
cominciai a de<strong>di</strong>carmi allo stu<strong>di</strong>o del reato colposo, ebbi<br />
modo <strong>di</strong> analizzare una serie incre<strong>di</strong>bile <strong>di</strong> incidenti occorsi in<br />
successione nelle Ferrovie inglesi, tra cui il <strong>di</strong>sastro <strong>di</strong><br />
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