esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001
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A un certo punto vi è stato invece un atteggiamento che<br />
possiamo definire tranquillamente autoritario da parte dello<br />
Stato. Lo Stato non ha aspettato che le imprese si dotassero <strong>di</strong><br />
sistemi favorevoli a evitare il rischio reato, ma è intervenuto in<br />
maniera, appunto, autoritativa, imponendo un meccanismo <strong>di</strong><br />
controllo e il sistema del d.<strong>lgs</strong>. n. <strong>231</strong>/01. Un intervento rispetto<br />
al quale le imprese si sono inizialmente trovate in <strong>di</strong>fficoltà,<br />
non pronte ad attrezzarsi dal punto <strong>di</strong> vista organizzativo.<br />
Allo stesso modo, se facciamo una verifica <strong>di</strong> che cosa è<br />
successo durante i primi tempi <strong>di</strong> applicazione <strong>di</strong> questa normativa,<br />
verifichiamo una scarsissima applicazione giurisprudenziale.<br />
Cioè abbiamo pochissimi interventi: ci sono le or<strong>di</strong>nanze<br />
che conosciamo, importanti, ma poche rispetto invece<br />
alle iniziative <strong>di</strong> carattere organizzativo delle associazioni<br />
industriali, della Confindustria, dell’Associazione Bancaria<br />
Italiana, ecc., che invece hanno iniziato, con tutti i limiti del<br />
caso, ma comunque hanno iniziato a ragionare sui modelli.<br />
C’è stato un grande interesse per questo tipo <strong>di</strong> riorganizzazione<br />
dell’impresa che, non possiamo <strong>di</strong>menticarlo, presenta<br />
anche una forte componente <strong>di</strong> prevenzione. Qui ragioniamo<br />
anche tenendo conto <strong>di</strong> come è avvenuto in Italia questo sistema<br />
<strong>di</strong> modelli, come la nostra storia si è caratterizzata.<br />
SANTORIELLO: A questo punto vorrei però porre una<br />
domanda, forse retorica, ma che mi pare centrale: la mancata<br />
riuscita del modello deve essere in qualche modo attribuibile<br />
alla società, si o no? Cioè noi <strong>di</strong>ciamo: nel caso in cui ci sia un<br />
dominus assoluto dell’azienda, il quale fa ricorso al modello,<br />
poniamo che il modello sia inadeguato, oppure che vengano<br />
nominati nell’organismo <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong> due professori i quali<br />
non partecipano alle riunioni e quin<strong>di</strong> il modello in concreto si<br />
rivela inidoneo, senza che però la società ne debba rispondere.<br />
È necessaria o no l’attribuzione <strong>di</strong> responsabilità soggettiva<br />
all’ente? Leggiamo i manuali in materia <strong>di</strong> d.<strong>lgs</strong>. n. <strong>231</strong>/01, in<br />
cui si fa continuo riferimento agli aspetti <strong>di</strong> responsabilità sog-<br />
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