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esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001

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A un certo punto vi è stato invece un atteggiamento che<br />

possiamo definire tranquillamente autoritario da parte dello<br />

Stato. Lo Stato non ha aspettato che le imprese si dotassero <strong>di</strong><br />

sistemi favorevoli a evitare il rischio reato, ma è intervenuto in<br />

maniera, appunto, autoritativa, imponendo un meccanismo <strong>di</strong><br />

controllo e il sistema del d.<strong>lgs</strong>. n. <strong>231</strong>/01. Un intervento rispetto<br />

al quale le imprese si sono inizialmente trovate in <strong>di</strong>fficoltà,<br />

non pronte ad attrezzarsi dal punto <strong>di</strong> vista organizzativo.<br />

Allo stesso modo, se facciamo una verifica <strong>di</strong> che cosa è<br />

successo durante i primi tempi <strong>di</strong> applicazione <strong>di</strong> questa normativa,<br />

verifichiamo una scarsissima applicazione giurisprudenziale.<br />

Cioè abbiamo pochissimi interventi: ci sono le or<strong>di</strong>nanze<br />

che conosciamo, importanti, ma poche rispetto invece<br />

alle iniziative <strong>di</strong> carattere organizzativo delle associazioni<br />

industriali, della Confindustria, dell’Associazione Bancaria<br />

Italiana, ecc., che invece hanno iniziato, con tutti i limiti del<br />

caso, ma comunque hanno iniziato a ragionare sui modelli.<br />

C’è stato un grande interesse per questo tipo <strong>di</strong> riorganizzazione<br />

dell’impresa che, non possiamo <strong>di</strong>menticarlo, presenta<br />

anche una forte componente <strong>di</strong> prevenzione. Qui ragioniamo<br />

anche tenendo conto <strong>di</strong> come è avvenuto in Italia questo sistema<br />

<strong>di</strong> modelli, come la nostra storia si è caratterizzata.<br />

SANTORIELLO: A questo punto vorrei però porre una<br />

domanda, forse retorica, ma che mi pare centrale: la mancata<br />

riuscita del modello deve essere in qualche modo attribuibile<br />

alla società, si o no? Cioè noi <strong>di</strong>ciamo: nel caso in cui ci sia un<br />

dominus assoluto dell’azienda, il quale fa ricorso al modello,<br />

poniamo che il modello sia inadeguato, oppure che vengano<br />

nominati nell’organismo <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong> due professori i quali<br />

non partecipano alle riunioni e quin<strong>di</strong> il modello in concreto si<br />

rivela inidoneo, senza che però la società ne debba rispondere.<br />

È necessaria o no l’attribuzione <strong>di</strong> responsabilità soggettiva<br />

all’ente? Leggiamo i manuali in materia <strong>di</strong> d.<strong>lgs</strong>. n. <strong>231</strong>/01, in<br />

cui si fa continuo riferimento agli aspetti <strong>di</strong> responsabilità sog-<br />

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