esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001
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piccolissime <strong>di</strong>mensioni. Poi si è pensato a modulare le sanzioni<br />
in maniera <strong>di</strong>versa e più adeguata, secondo un criterio <strong>di</strong><br />
razionalità. Qui le gride manzoniane non servono a nulla: il<br />
tasso <strong>di</strong> infortuni è prevalentemente nell’e<strong>di</strong>lizia e soprattutto<br />
nelle piccole imprese. Se si applicasse la sanzione pecuniaria <strong>di</strong><br />
400 mila euro per ogni polso rotto <strong>di</strong> un operaio che cade dal<br />
ponteggio, l’impresa chiuderebbe dopo due incidenti e andrebbe<br />
in fallimento. E il fallimento <strong>di</strong> un’impresa non è un fatto<br />
positivo per la società: non garantisce nessun risarcimento<br />
all’infortunato e non favorisce l’economia. È essenziale quin<strong>di</strong><br />
una graduazione della sanzione che tenga conto della gravità<br />
della colpa e <strong>degli</strong> altri elementi.<br />
PIERGALLINI: Con riguardo agli infortuni sul lavoro,<br />
sembra stagliarsi un problema interpretativo, <strong>di</strong> non trascurabile<br />
spessore, circa l’orbita applicativa del criterio <strong>di</strong> imputazione<br />
oggettivo, <strong>di</strong> cui all’art. 5 del d.<strong>lgs</strong>. <strong>231</strong>/01. Forgiato<br />
avendo <strong>di</strong> mira la criminalità dolosa (reati/decisione, commessi<br />
nell’interesse e a vantaggio dell’ente), mal si attaglia ai reati<br />
colposi, che, più che essere ‘imme<strong>di</strong>atamente’ commessi nell’interesse<br />
o a vantaggio dell’ente, sono, in realtà, consumati<br />
“nello svolgimento <strong>di</strong> un’attività compiuta, con violazione <strong>di</strong><br />
norme prevenzionali, nell’interesse o vantaggio dell’ente”.<br />
Del resto, proprio questo riferimento all’attività contrad<strong>di</strong>stingueva<br />
la norma dell’art. 5 elaborata dalla “Commissione<br />
Lattanzi”, incaricata <strong>di</strong> dare attuazione alla legge delega<br />
300/2000, che, come noto, ricomprendeva anche i reati colposi.<br />
Una interpretazione letterale della <strong>di</strong>sciplina vigente sembra<br />
sancire la responsabilità della societas solo quando il reato<br />
colposo è frutto <strong>di</strong> una strategia o <strong>di</strong> comportamenti aziendali<br />
dai quali derivi un risparmio <strong>di</strong> spesa sul terreno della sicurezza<br />
del lavoro. Per contro, resterebbe esclusa la responsabilità<br />
in presenza <strong>di</strong> infortuni, pure riconducibili a violazioni prevenzionali,<br />
dai quali non sia scaturito alcun vantaggio (lato<br />
sensu) economico. Su questo terreno, non resta che attendere<br />
i primi arresti giurisprudenziali.<br />
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