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esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001

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sulla base dei reati commessi, dell’inadeguatezza preventiva<br />

dei modelli preventivi): credo infatti che questo dato sia un<br />

importante in<strong>di</strong>catore (ovviamente non l’unico) dell’idoneità<br />

dei modelli <strong>di</strong> gestione e organizzazione richiesta <strong>ex</strong> art. 6 lett.<br />

a) del d.<strong>lgs</strong>. n. <strong>231</strong>.<br />

A proposito della centralità dei flussi informativi, mi<br />

sembra importante anche ricordare il decreto del <strong>di</strong>cembre<br />

2007 in materia <strong>di</strong> riciclaggio che, curiosamente (forse qualche<br />

cabalista potrebbe dare una lettura <strong>di</strong> certe coincidenze), è<br />

sempre un d.<strong>lgs</strong>. n. <strong>231</strong> e, nel prevedere per la prima volta<br />

espressamente una responsabilità penale a carico dell’organismo<br />

<strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong>, la localizza proprio sul terreno della mancata<br />

segnalazione.<br />

Interessante sarebbe addentrarsi sui contenuti dei flussi<br />

informativi rilevanti o almeno delinearne alcune tipologie,<br />

nonché gli ambiti <strong>di</strong> competenza richiesti per svilupparne e<br />

valorizzarne la generazione e <strong>di</strong>ffusione. I modelli dovrebbero<br />

permettere <strong>di</strong> organizzare e convogliare i flussi informativi,<br />

innanzi tutto nei confronti dell’organismo <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong>, attraverso<br />

una mappatura dei rischi <strong>di</strong> reato e delle relative “fenomenologie”<br />

specifiche della realtà aziendale considerata. Ciò<br />

anche grazie, come <strong>di</strong>cevo, a un’attenta lettura delle “storia<br />

dell’impresa” e, come osservava il dott. Epiden<strong>di</strong>o, alla sua<br />

posizione <strong>di</strong> mercato. Come ben sa l’amico e collega<br />

Piergallini, che su questi profili ha detto e scritto cose molto<br />

interessanti, non sono certo le sole professionalità economicofinanziarie<br />

e aziendali a permettere una tale mappatura dei<br />

rischi. Particolarmente utile si rivela una competenza empirico-criminologica,<br />

riguardante i fattori eziologici, ossia le<br />

situazioni che, spesso in base a certe “regolarità” scientificamente<br />

riscontrabili, favoriscono la commissione <strong>degli</strong> illeciti.<br />

Significativa, rispetto ad altre competenze professionali, risulta<br />

quella sensibilità, che potremmo chiamare “cautelare”, <strong>di</strong><br />

cui tende a <strong>di</strong>sporre, più che il legale in generale, il penalista,<br />

e che si traduce nell’attitu<strong>di</strong>ne a identificare le situazioni da<br />

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