esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001
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esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001
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Nelle società che mirano realmente a prevenire i reati,<br />
perché non c’è un soggetto apicale che è orientato al delitto, il<br />
d.<strong>lgs</strong>. n. <strong>231</strong> funziona benissimo. Per una società “criminale”,<br />
il d.<strong>lgs</strong>. non serve a nulla: il <strong>di</strong>ritto penale prevede già sistemi<br />
(in particolare, le misure <strong>di</strong> prevenzione), che consentono <strong>di</strong><br />
spazzarla via, imme<strong>di</strong>atamente. Quin<strong>di</strong>, se noi puntiamo soltanto<br />
sulle società “perbene”, allora dobbiamo <strong>di</strong>re che l’organismo<br />
<strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong> può funzionare e, secondo me, può funzionare<br />
se c’è un corretto flusso <strong>di</strong> informazioni e se le persone<br />
che acquisiscono le informazioni sono capaci <strong>di</strong> gestirle.<br />
Sarebbe troppo lungo parlare dei due temi. Inoltre, sulla<br />
capacità dei componenti dell’organismo <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong> è stato<br />
già detto tanto, quin<strong>di</strong> non voglio intrattenervi oltre sul tema.<br />
Quanto invece al flusso <strong>di</strong> informazioni: questo dovrebbe<br />
partire da una policy interna che lo favorisca. Io devo <strong>di</strong>re che,<br />
invece, per esperienza professionale, mi sono trovato <strong>di</strong> fronte<br />
all’esatto contrario, cioè a una persona che è rimasta coinvolta<br />
in un processo penale a proprio carico per aver fatto filtrare<br />
una notizia dalla quale è partito un proce<strong>di</strong>mento enorme, nei<br />
confronti <strong>di</strong> decine <strong>di</strong> imputati e società.<br />
Quin<strong>di</strong> il punto è che se c’è una policy interna volta a<br />
favorire il flusso <strong>di</strong> notizie, i segnali che arrivano possono<br />
essere molto spesso anche <strong>di</strong> “non reati”, fatti <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinvolta<br />
gestione della cassa. Allora ci deve essere qualcuno che <strong>di</strong>ce<br />
(con <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> anonimato ovviamente): «ma qui c’è qualcosa<br />
che non torna, perché c’è qualcuno che, per esempio, tira fuori<br />
troppo denaro contante». Anche se all’interno <strong>di</strong> certe strutture<br />
esiste il servizio antiriciclaggio, tutte le persone che fanno<br />
parte dell’impresa dovrebbero avere la possibilità <strong>di</strong> denunziare<br />
fatti <strong>di</strong> questo tipo, semplicemente sintomatici, non ancora<br />
penalmente rilevanti. Ci si potrebbe anche accorgere, ad esempio,<br />
che ci sono delle persone che non vengono in banca perché<br />
ci sono dei moduli firmati in bianco, il che è un segnale<br />
che qualcosa non torna. Abbiamo allora una <strong>di</strong> quelle notizie<br />
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