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esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001

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ichiamava Cascini e cioè sul fatto che anche se c’è stato il<br />

reato, i modelli possono comunque mandare esente l’ente<br />

dalla responsabilità <strong>ex</strong> d.<strong>lgs</strong>. n. <strong>231</strong>/01.<br />

FORTI: Mentre siamo ancora concentrati sul punto 1, vi<br />

sarete accorti che i vari interventi - in particolare quest’ultimo<br />

del dott. Fusco, ma anche alcuni precedenti - hanno esplicitamente<br />

investito anche il punto 7. E <strong>di</strong>rei che sia stato richiamato<br />

in qualche modo anche il punto 9, che abbiamo lasciato<br />

come tema residuale della nostra <strong>di</strong>scussione, soprattutto dal<br />

dott. Cascini, quando ha sottolineato come la prospettiva <strong>di</strong><br />

ricerca della patologia che spesso muove i passi del magistrato,<br />

sia quello requirente sia quello giu<strong>di</strong>cante, possa a volte far<br />

perdere <strong>di</strong> vista il quadro d’insieme. E ho anche trovato molto<br />

interessante quanto sottolineava, il dott. Cascini a proposito<br />

della rilevanza che assume la concentrazione <strong>di</strong> potere all’interno<br />

<strong>di</strong> una società. È un elemento che spesso si combina con<br />

un clima <strong>di</strong> rapporti interni all’azienda esattamente antitetico<br />

a quello che abbiamo scritto nell’ultima frase: non orientato<br />

alla cooperazione, a favorire l’iniziativa e l’autonomia <strong>degli</strong><br />

agenti sociali, a generare un minimo <strong>di</strong> <strong>di</strong>alettica e <strong>di</strong> pluralismo.<br />

Ne abbiamo molti esempi nelle storie <strong>di</strong> alcune società<br />

famose per i crac che hanno subito in questi anni, come Enron<br />

e Parmalat.<br />

Non intendo certo formulare già a questo punto delle conclusioni.<br />

Sarebbe prematuro e comunque non “concluderò”<br />

nemmeno alla fine, perché troppo interessante e articolato è<br />

l’argomento che stiamo affrontando oggi per prestarsi a facili<br />

bilanci. Vorrei <strong>di</strong>re semplicemente, anche sulla base <strong>di</strong> alcuni<br />

profili emersi finora, che nella verifica dell’idoneità dei<br />

modelli e delle prerogative dell’organismo <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong> si<br />

tende a insistere o sulla sua composizione e competenze professionali<br />

o sulle regole procedurali che ne <strong>di</strong>sciplinano l’attività<br />

e con<strong>di</strong>zionano l’efficacia <strong>di</strong> intervento (accesso ai flussi<br />

informativi, partecipazione alle riunioni <strong>degli</strong> organi gestori,<br />

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