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esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001

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si possono realizzare, più realisticamente, gli obiettivi <strong>di</strong> evitare<br />

l’applicazione <strong>di</strong> sanzioni inter<strong>di</strong>ttive e <strong>di</strong> ottenere le attenuanti<br />

in caso <strong>di</strong> consumazione del reato. Il quadro è plausibile,<br />

sulla base delle scelte interpretative poste solitamente a<br />

fondamento dell’applicazione della legge; ma non credo siano<br />

questi né lo spirito del d.<strong>lgs</strong>. n. <strong>231</strong>/01, né l’approccio migliore<br />

per esaltarne la funzione or<strong>di</strong>namentale e il metro cui commisurare<br />

l’effettività della funzione <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong>.<br />

Partendo da questi presupposti, si rischia infatti <strong>di</strong> ostacolare<br />

l’attuazione <strong>di</strong> quel sistema forte <strong>di</strong> prevenzione dei reati<br />

che la legge intende, invece, promuovere. Gli enti, e in particolare<br />

le imprese, non hanno interesse ad impegnarsi nella<br />

concretizzazione <strong>di</strong> un modello sicuramente oneroso, sul<br />

piano organizzativo e dei costi vivi, se ne è praticamente sicura<br />

l’inefficacia a realizzare l’obiettivo dell’esenzione da<br />

responsabilità. Potranno convergere egualmente sull’adozione<br />

<strong>di</strong> modelli <strong>di</strong>chiaratamente conformi alle specifiche del decreto<br />

ma centrati, più probabilmente, su obiettivi <strong>di</strong> immagine e<br />

<strong>di</strong> rafforzamento dell’au<strong>di</strong>t interno; e guardare anche all’opportunità<br />

<strong>di</strong> migliorare l’organizzazione aziendale, ma, stante<br />

l’inutilità <strong>di</strong> perseguire una esenzione da responsabilità, <strong>di</strong><br />

fatto impossibile, non avranno ragione <strong>di</strong> considerare necessaria<br />

l’incisività <strong>di</strong> alcune connotazioni peculiari del controllo<br />

previsto dal d.<strong>lgs</strong>. n. <strong>231</strong>/01, tra le quali c’è giusto l’autonomia<br />

dell’organo <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong>. Oppure, più ra<strong>di</strong>calmente, opereranno<br />

scelte opportunistiche, come riservarsi l’adozione del<br />

modello solo eventualmente e in seguito all’accertamento del<br />

reato, nella fase in cui l’eliminazione delle carenze organizzative<br />

risulta davvero efficace non a prevenire il reato ma, più<br />

riduttivamente, ad evitare l’applicazione delle misure cautelari,<br />

nel solco delle condotte riparatorie previste dall’art. 17.<br />

Riparare significa però altro dal prevenire. L’adozione<br />

postuma del modello comporta, in sostanza, la rinuncia a quella<br />

<strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> una cultura della legalità e all’attivazione <strong>di</strong><br />

circuiti comportamentali virtuosi utili a evitare la consumazio-<br />

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