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esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001

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dovrebbe essere affiancata e corroborata da una prospettiva<br />

longitu<strong>di</strong>nale. Per guardare davvero in avanti, ossia all’attitu<strong>di</strong>ne<br />

dei modelli e <strong>degli</strong> <strong>organismi</strong> a prevenire in futuro i reati,<br />

occorre anche saper guardare in<strong>di</strong>etro, con pazienza e occhio<br />

critico verso ciò che è già stato.<br />

SANTORIELLO: Credo che il problema <strong>degli</strong> <strong>organismi</strong><br />

<strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong> sconti purtroppo l’equivoco <strong>di</strong> fondo sull’in<strong>di</strong>viduazione<br />

dei reati presupposto della responsabilità <strong>degli</strong><br />

enti. È chiaro che l’atteggiamento dell’organismo <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong><br />

e le problematiche che si pongono, per esempio, a proposito<br />

dei flussi informativi, sono <strong>di</strong>verse se noi <strong>di</strong>scutiamo<br />

della responsabilità dell’azienda derivante dalla commissione<br />

<strong>di</strong> un reato colposo, ovvero <strong>di</strong> un reato doloso. Perché è<br />

chiaro che non ha molto senso supporre l’esistenza <strong>di</strong> un<br />

flusso informativo con riferimento al reato <strong>di</strong> corruzione,<br />

perché dovremmo <strong>di</strong>re che l’organismo <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong> deve<br />

poter esonerare l’azienda dalla responsabilità per il reato <strong>di</strong><br />

corruzione dell’amministratore, sulla base della assurda possibilità<br />

che l’amministratore informi <strong>di</strong> avere pagato la tangente.<br />

Credo che il problema fondamentale sia dato dalle possibilità<br />

che ha l’organismo <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong> <strong>di</strong> “mettere i pie<strong>di</strong> nel<br />

piatto dell’azienda”, senza nessun limite. Ciò forse <strong>di</strong>penderà<br />

anche da un atteggiamento che l’azienda assumerà, perché là<br />

dove – ad esempio – l’azienda <strong>di</strong>chiarerà opponibile il segreto<br />

aziendale all’organismo <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong>, perché composto da<br />

soggetti estranei all’ente, allora l’intero meccanismo verrà<br />

completamente meno.<br />

Inoltre, credo che forse anche in relazione all’organismo<br />

<strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong> andrà verificato e sviluppato quello che il compianto<br />

prof. Federico Stella <strong>di</strong>ceva con riferimento alle<br />

responsabilità in<strong>di</strong>viduali dei sindaci: è assurdo accusare i sindaci<br />

<strong>di</strong> un reato doloso perché non si sono accorti che qualcu-<br />

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