esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001
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AMATO: Io mi sentirei <strong>di</strong> rispondere negativamente<br />
L’ottica del d.<strong>lgs</strong>. n. <strong>231</strong>/01 è quella della responsabilità<br />
amministrativa, non della previsione <strong>di</strong> responsabilità penali.<br />
CASCINI: Io escludo in astratto la responsabilità a carico<br />
dell’organismo <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong> con riferimento al delitto doloso,<br />
nel senso che il delitto doloso richiede la rappresentazione<br />
della condotta e quin<strong>di</strong> tale organismo non può limitarsi a<br />
omettere o a esercitare un controllo insufficiente. Deve conoscere,<br />
per poter partecipare; deve, non solo omettere il controllo,<br />
ma conoscere che si sta commettendo un reato. Nei reati<br />
colposi non è necessaria questa partecipazione, la coscienza e<br />
volontà dell’evento, ma è sufficiente la coscienza e volontà del<br />
fatto colposo e quin<strong>di</strong> la rappresentazione o la possibilità <strong>di</strong><br />
rappresentarsi, ad es., l’insufficiente rispetto della normativa<br />
antinfortunistica. È questa la <strong>di</strong>stinzione concettuale che rende<br />
compatibile in astratto una responsabilità per omesso o insufficiente<br />
controllo. Dipende anche dal modello organizzativo in<br />
concreto attuato e dai compiti specifici che sono stati attribuiti<br />
all’organismo <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong>. Là dove si <strong>di</strong>mostrasse che esisteva<br />
una grave carenza in materia <strong>di</strong> sicurezza, che per ingiustificato<br />
o carente esercizio dei suoi compiti da parte dell’organismo<br />
<strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong> non è stata segnalata, questa, a prescindere<br />
dai poteri che siano attribuiti all’organismo, è una violazione<br />
dei suoi doveri che ha concorso a determinare l’evento<br />
colposo. Alla condotta colposa possono concorrere in tanti,<br />
compreso chi ometta la segnalazione.<br />
FORTI: Qui si apre una questione dottrinale <strong>di</strong> notevole<br />
rilevanza, che è quella delle fonti dell’obbligo garanzia <strong>ex</strong> art.<br />
40, comma 2, c.p. Per quanto detto all’inizio sul nucleo delle<br />
competenze caratteristiche dell’organismo <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong> e sull’importanza<br />
del suo ruolo in relazione ai flussi informativi, io<br />
credo che, se una responsabilità penale può configurarsi a suo<br />
carico, la base debba essere soprattutto localizzata nella viola-<br />
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