esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001
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ne dei reati che, a mio parere, dovrebbero costituire alcuni<br />
<strong>degli</strong> obiettivi principali della legge, e che trovano corrispondenza<br />
nell’adozione <strong>ex</strong> ante del modello organizzativo secondo<br />
quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto.<br />
Auspico quin<strong>di</strong> che la legge e i suoi percorsi interpretativi<br />
sappiano <strong>di</strong>fferenziare maggiormente <strong>di</strong> quanto normalmente<br />
avviene due ipotesi molto <strong>di</strong>verse <strong>di</strong> adozione del<br />
modello, incentivando la scelta prevenzionale dell’ente e supportando<br />
l’adozione preventiva del modello attraverso la concretizzazione<br />
della possibilità <strong>di</strong> andare esente, così, da<br />
responsabilità.<br />
Un po’ <strong>di</strong> autocritica la dobbiamo fare probabilmente<br />
anche noi magistrati, che trattiamo situazioni patologiche e, a<br />
questa visuale <strong>di</strong> cui ci occupiamo quoti<strong>di</strong>anamente, rischiamo<br />
<strong>di</strong> assimilare quella che è la fisiologia del mercato: una<br />
realtà caratterizzata da una maggioranza <strong>di</strong> enti sani, che operano<br />
normalmente nella legalità e da questa legge possono<br />
essere motivati a migliorare l’organizzazione e le procedure<br />
interne. Così, ad esempio, in un organismo <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong> che<br />
integra un ingegnere gestionale, magari soggettivamente privo<br />
<strong>di</strong> attitu<strong>di</strong>ni ispettive, ma capace <strong>di</strong> contribuire a ottimizzare le<br />
procedure <strong>di</strong> controllo e i relativi flussi informativi, sarà<br />
opportuno non limitarsi a vedere un componente poco adatto<br />
a realizzare una sorta <strong>di</strong> “Procura interna all’ente”, ma una<br />
persona che, migliorando l’organizzazione, contribuisce a un<br />
interesse non solo privato, ma anche collettivo <strong>di</strong> efficienza<br />
dell’impresa e <strong>di</strong> migliore qualità del servizio.<br />
Se poi usciamo dalla valutazione del caso singolo e ragioniamo<br />
dell’interesse generale, le letture draconiane e le valutazioni<br />
<strong>di</strong> adeguatezza improntate a un’idea <strong>di</strong> modello astrattamente<br />
perfetto, ma concretamente inesigibile, proposte<br />
senza ragguagliare l’idoneità prevenzionale alla realtà dell’ente<br />
e, per <strong>di</strong>rla chiaramente, la configurazione della responsabilità<br />
dell’ente come responsabilità oggettiva, rischiano <strong>di</strong> <strong>di</strong>sin-<br />
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