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esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001

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prevedesse la necessità <strong>di</strong> una maggioranza qualificata per le<br />

mo<strong>di</strong>fiche da apportare al modello organizzativo.<br />

In altri casi, quasi sempre relativi alla fase cautelare, i<br />

giu<strong>di</strong>ci hanno sindacato la composizione dell’organismo <strong>di</strong><br />

<strong>vigilanza</strong>, ad esempio ritenendo che <strong>di</strong> esso non dovessero far<br />

parte solo membri interni alla società. Su questo specifico<br />

aspetto si registra una preferenza verso un modello <strong>di</strong> o.d.v. a<br />

composizione mista, cioè con soggetti anche esterni, soluzione<br />

che appare indubbiamente più efficace ai fini dell’esercizio<br />

della funzione <strong>di</strong> controllo. Tuttavia anche su questo tema<br />

occorrerà una verifica caso per caso.<br />

Generalmente si sostiene che le funzioni <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong><br />

attribuite all’organismo non possano essere svolte dal consiglio<br />

<strong>di</strong> amministrazione, in quanto si realizzerebbe una<br />

sovrapposizione tra controllante e controllato; lo stesso vale<br />

per il collegio sindacale, considerando che tra i suoi compiti vi<br />

è anche quello <strong>di</strong> formare e re<strong>di</strong>gere il bilancio, attività che<br />

rappresenta un’area <strong>di</strong> rischio-reato su cui l’o.d.v. deve svolgere<br />

funzioni <strong>di</strong> controllo; analoghe considerazioni possono<br />

essere fatte per il consiglio <strong>di</strong> sorveglianza o per il comitato<br />

per il controllo sulla gestione. Più problematico appare il<br />

<strong>di</strong>scorso relativo all’internal au<strong>di</strong>ting utilizzato anche per le<br />

funzioni <strong>di</strong> o.d.v.: si tratta, come è noto, <strong>di</strong> un organismo che<br />

non svolge funzioni operative e che talvolta è investito anche<br />

<strong>di</strong> funzioni <strong>di</strong> monitoraggio e prevenzione dei reati commessi<br />

all’interno dell’azienda, ma che, a causa della sua <strong>di</strong>retta<br />

<strong>di</strong>pendenza dal consiglio <strong>di</strong> amministrazione o dall’amministratore<br />

delegato, potrà rivelare in concreto un tasso <strong>di</strong> autonomia<br />

ridotto rispetto alle decisioni del vertice aziendale; in ogni<br />

caso insufficiente rispetto al ruolo e alle funzioni riconosciute<br />

all’o.d.v., concepito come organo in<strong>di</strong>pendente, caratterizzato<br />

da una penetrante funzione <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong>.<br />

Una volta scartata la possibilità <strong>di</strong> utilizzare <strong>organismi</strong><br />

già presenti all’interno della società e ritenuta preferibile la<br />

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