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esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001

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In questa situazione, l’attribuzione agli <strong>organismi</strong> <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong><br />

del compito <strong>di</strong> verificare il modello nell’ottica <strong>di</strong> prevenire<br />

gli infortuni ha un senso e costituisce, a ben vedere, un’evoluzione<br />

positiva del sistema definito dal d.<strong>lgs</strong>. n. 626/94<br />

che, sulla scorta dell’elaborazione giurisprudenziale, aveva già<br />

una sua modellistica <strong>di</strong> riferimento e figure istituzionalmente<br />

incaricate <strong>di</strong> averne cura.<br />

È uno sviluppo, purché, alla luce anche della gravità delle<br />

conseguenze sanzionatorie, non si acceda ad ipotesi oggettive<br />

<strong>di</strong> responsabilità che sarebbero particolarmente pesanti. Senza<br />

ripetermi, <strong>di</strong>co solo che su questo crinale si gioca buona parte<br />

dell’utilità della novella, che comunque non ha certo inventato<br />

il sistema della prevenzione antinfortunistica, ma intende<br />

rinforzarlo giusto attraverso l’attribuzione, all’organo <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong>,<br />

del compito <strong>di</strong> verificare <strong>ex</strong> ante la concreta idoneità del<br />

modello a prevenire la classe <strong>di</strong> rischio delle malattie e <strong>degli</strong><br />

infortuni sul lavoro.<br />

Se verranno scoperte e, all’occorrenza, sanzionate le<br />

carenze sistemiche <strong>di</strong> organizzazione frutto effettivo <strong>di</strong> una<br />

responsabilità dell’ente, avremo senz’altro un sistema migliore<br />

<strong>di</strong> quello preesistente, in grado <strong>di</strong> prevenire gli infortuni in<br />

maniera più incisiva grazie all’attività <strong>degli</strong> <strong>organismi</strong> <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong><br />

e all’integrazione in un modello organizzativo che, con<br />

queste implicazioni ulteriori, non era stato prima previsto in<br />

una <strong>di</strong>mensione unitaria e sinergica. Altrimenti, si rischia<br />

ad<strong>di</strong>rittura un passo in<strong>di</strong>etro per avere esposto gli enti e, in<br />

primo luogo, le imprese a sanzioni che possono sostanzialmente<br />

porle in liquidazione anche a prescindere dalla ricorrenza<br />

<strong>di</strong> colpe effettive.<br />

FUSCO: L’intervento è sicuramente criticabile e credo<br />

sia criticabilissima la scelta <strong>di</strong> quella sanzione: una sanzione<br />

fissa che sicuramente determina incre<strong>di</strong>bili rigi<strong>di</strong>tà, soprattutto<br />

se pensiamo alle piccole imprese, dove spesso si verificano<br />

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