esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001
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originario del d.<strong>lgs</strong>. <strong>231</strong>/01 o, quanto meno, si sia posta in<br />
contrad<strong>di</strong>zione con alcune delle sue <strong>di</strong>sposizioni fondamentali<br />
(penso in particolare all’art. 5, comma 1, dove si <strong>di</strong>ce che la<br />
responsabilità dell’ente deriva dai reati ‘commessi nel suo<br />
interesse o a suo vantaggio’)?”.<br />
Da quello che ho letto, la Commissione Greco - mi correggerà<br />
il dott. Cascini – ha lavorato su questo punto, pensando<br />
a un’attenuazione della responsabilità per i reati <strong>ex</strong> d.<strong>lgs</strong>. n.<br />
<strong>231</strong>/01 <strong>di</strong> natura colposa. Non so però se la riflessione della<br />
Commissione, al <strong>di</strong> là delle proposte <strong>di</strong> attenuazione dei rigori<br />
sanzionatori in relazione a questi reati presupposto, abbia<br />
investito anche una revisione delle <strong>di</strong>sposizioni, <strong>di</strong>ciamo,<br />
“fondative” della responsabilità <strong>degli</strong> enti.<br />
AMATO: Io porrei, come riflessione inderogabile, l’assoluta<br />
inattualità del <strong>di</strong>sposto dell’art. 6. Cioè io trovo completamente<br />
inconcepibile la previsione della fraudolenta elusione<br />
fra le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> esonero <strong>di</strong> responsabilità rispetto a reati<br />
presupposto <strong>di</strong> natura colposa.<br />
È una probatio <strong>di</strong>abolica <strong>di</strong>rei, come minimo; è un qualcosa<br />
<strong>di</strong> concettualmente inconcepibile, più probabilmente.<br />
Quin<strong>di</strong>: o la norma è sostanzialmente inapplicabile o è vulnerata<br />
anche da profili <strong>di</strong> incostituzionalità o impone, secondo<br />
noi, una lettura costituzionalmente orientata, alla luce dei criteri<br />
della preve<strong>di</strong>bilità e della evitabilità propri della colpa.<br />
A fronte <strong>di</strong> un modello che <strong>ex</strong> ante venisse giu<strong>di</strong>cato<br />
come idoneo e in presenza <strong>di</strong> un organismo <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong> che<br />
risultasse avere svolto in maniera accettabile la sua attività,<br />
quale addebito <strong>di</strong> colpa potremmo realisticamente formulare<br />
nei confronti della società? Diversamente opinando, finiremmo<br />
per costruire una responsabilità <strong>di</strong> tipo oggettivo. In questa prospettiva,<br />
quin<strong>di</strong>, credo che sia necessario, alla luce dei principî<br />
fondamentali in tema <strong>di</strong> colpa, parlare <strong>di</strong> assenza <strong>di</strong> preve<strong>di</strong>bi-<br />
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