esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001
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librata. Una <strong>vigilanza</strong> totalmente affidata a soggetti esterni<br />
assai <strong>di</strong>fficilmente avrebbe il controllo dei flussi informativi e<br />
sarebbe in grado <strong>di</strong> esercitare poteri <strong>di</strong>sciplinari effettivi per<br />
sanzionare il mancato rispetto delle misure in<strong>di</strong>cate dal modello.<br />
Potrebbe risultare <strong>di</strong> massima garanzia sotto il profilo dell’in<strong>di</strong>pendenza;<br />
ma potrebbe trattarsi anche <strong>di</strong> un requisito<br />
solo apparente, perché tra un ente e un consulente esterno si<br />
determinano comunque legami e interessi, anche a prescindere<br />
dall’esistenza <strong>di</strong> un rapporto organico, che possono minare<br />
la capacità <strong>di</strong> autodeterminazione e l’in<strong>di</strong>pendenza funzionale<br />
dei controllori. La storia <strong>di</strong> alcuni crac finanziari e <strong>di</strong> bancarotte<br />
clamorose a tutti note, che hanno visto il coinvolgimento<br />
delle società <strong>di</strong> revisione e <strong>di</strong> consulenza aziendale, sta a<br />
<strong>di</strong>mostrarlo. Per converso, all’estremo opposto, una funzione<br />
completamente affidata a soggetti interni può risultare massimamente<br />
efficiente sotto il profilo della conoscenza dell’ente<br />
e della capacità <strong>di</strong> sfruttarne al meglio i flussi informativi,<br />
in<strong>di</strong>spensabili a garantire l’effettività del controllo; ma sconta,<br />
in astratto, una minore incisività sotto i profili dell’autonomia<br />
dai vertici dell’organizzazione e dei poteri <strong>di</strong> iniziativa <strong>di</strong> cui<br />
deve <strong>di</strong>sporre.<br />
In concreto, la soluzione ottimale si può rinvenire in una<br />
combinazione qualsiasi <strong>degli</strong> estremi possibili: monocratico o<br />
collegiale, composto da soggetti interni o esterni. Quel che<br />
conta è che l’organismo <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong> sia in con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong><br />
seguire l’attività dell’ente e <strong>di</strong> esercitare effettivamente le sue<br />
funzioni.<br />
In questa <strong>di</strong>mensione, mi sembra interessante accennare ai<br />
rapporti tra l’organismo <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong>, gli organi <strong>di</strong> amministrazione<br />
e gestione e gli altri <strong>organismi</strong> <strong>di</strong> controllo <strong>degli</strong> enti.<br />
Qui, mi sembra cruciale un requisito <strong>di</strong> trasparenza del rapporto,<br />
che credo debba essere garantito dal modello <strong>di</strong> governance<br />
e riflettersi nella stessa configurazione strutturale dell’ente.<br />
In linea <strong>di</strong> massima, se il rapporto è trasparente e non ne<br />
<strong>di</strong>scendono sovrapposizioni o <strong>di</strong>ssoluzioni surrettizie dell’or-<br />
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