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esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001

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librata. Una <strong>vigilanza</strong> totalmente affidata a soggetti esterni<br />

assai <strong>di</strong>fficilmente avrebbe il controllo dei flussi informativi e<br />

sarebbe in grado <strong>di</strong> esercitare poteri <strong>di</strong>sciplinari effettivi per<br />

sanzionare il mancato rispetto delle misure in<strong>di</strong>cate dal modello.<br />

Potrebbe risultare <strong>di</strong> massima garanzia sotto il profilo dell’in<strong>di</strong>pendenza;<br />

ma potrebbe trattarsi anche <strong>di</strong> un requisito<br />

solo apparente, perché tra un ente e un consulente esterno si<br />

determinano comunque legami e interessi, anche a prescindere<br />

dall’esistenza <strong>di</strong> un rapporto organico, che possono minare<br />

la capacità <strong>di</strong> autodeterminazione e l’in<strong>di</strong>pendenza funzionale<br />

dei controllori. La storia <strong>di</strong> alcuni crac finanziari e <strong>di</strong> bancarotte<br />

clamorose a tutti note, che hanno visto il coinvolgimento<br />

delle società <strong>di</strong> revisione e <strong>di</strong> consulenza aziendale, sta a<br />

<strong>di</strong>mostrarlo. Per converso, all’estremo opposto, una funzione<br />

completamente affidata a soggetti interni può risultare massimamente<br />

efficiente sotto il profilo della conoscenza dell’ente<br />

e della capacità <strong>di</strong> sfruttarne al meglio i flussi informativi,<br />

in<strong>di</strong>spensabili a garantire l’effettività del controllo; ma sconta,<br />

in astratto, una minore incisività sotto i profili dell’autonomia<br />

dai vertici dell’organizzazione e dei poteri <strong>di</strong> iniziativa <strong>di</strong> cui<br />

deve <strong>di</strong>sporre.<br />

In concreto, la soluzione ottimale si può rinvenire in una<br />

combinazione qualsiasi <strong>degli</strong> estremi possibili: monocratico o<br />

collegiale, composto da soggetti interni o esterni. Quel che<br />

conta è che l’organismo <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong> sia in con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong><br />

seguire l’attività dell’ente e <strong>di</strong> esercitare effettivamente le sue<br />

funzioni.<br />

In questa <strong>di</strong>mensione, mi sembra interessante accennare ai<br />

rapporti tra l’organismo <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong>, gli organi <strong>di</strong> amministrazione<br />

e gestione e gli altri <strong>organismi</strong> <strong>di</strong> controllo <strong>degli</strong> enti.<br />

Qui, mi sembra cruciale un requisito <strong>di</strong> trasparenza del rapporto,<br />

che credo debba essere garantito dal modello <strong>di</strong> governance<br />

e riflettersi nella stessa configurazione strutturale dell’ente.<br />

In linea <strong>di</strong> massima, se il rapporto è trasparente e non ne<br />

<strong>di</strong>scendono sovrapposizioni o <strong>di</strong>ssoluzioni surrettizie dell’or-<br />

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