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esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001

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Clapham Junction. La commissione d’inchiesta amministrativa<br />

(per quel caso credo non sia mai stato avviato un proce<strong>di</strong>mento<br />

penale a carico dei responsabili), a conclusione dei suoi<br />

lavori, accertò che il governo Thatcher aveva ridotto il personale<br />

nel trasporto ferroviario e il personale era stato sottoposto<br />

a straor<strong>di</strong>nari e turni <strong>di</strong> lavoro massacranti, per cui gli<br />

addetti si mettevano alla guida dei locomotori o al controllo<br />

del traffico in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> scarsa luci<strong>di</strong>tà. Si tratta <strong>di</strong> ipotesi<br />

analoghe a quelle ricordate dal dott. Santoriello nel campo<br />

della professione me<strong>di</strong>ca, rispetto alle quali credo anch’io si<br />

possa ravvisare spesso una colpa organizzativa, antecedente<br />

alla violazione dei protocolli preventivi <strong>ex</strong> d.<strong>lgs</strong>. n. 626/94, e<br />

fondata sulla creazione (o mancata rimozione) delle con<strong>di</strong>zioni<br />

che rendono arduo a chi lavora in quell’azienda il rispetto<br />

delle regole <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza, scritte o consuetu<strong>di</strong>narie.<br />

Ma è tempo <strong>di</strong> avviare alla sua conclusione questo interessante<br />

<strong>di</strong>battito, anche per non abusare della pazienza dei<br />

nostri ospiti. Direi che abbiamo trattato larga parte delle questioni<br />

sottoposte a <strong>di</strong>scussione. Prima <strong>di</strong> chiudere, vorrei però<br />

de<strong>di</strong>care almeno qualche breve riflessione all’unico profilo<br />

importante che mi pare sia rimasto ancora inevaso o comunque<br />

sia stato solo sfiorato negli interventi su altri temi. Si<br />

tratta <strong>di</strong> una questione che presenta un indubbio interesse,<br />

specie considerando che i nostri scambi con le aziende hanno<br />

avuto finora come principali interlocutori i membri <strong>degli</strong><br />

<strong>organismi</strong> <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong> ed è da essi che abbiamo raccolto principalmente<br />

le valutazioni sui problemi applicativi del d.<strong>lgs</strong>. n.<br />

<strong>231</strong>/01.<br />

Mi riferisco al punto 6 dell’Allegato A):<br />

Ritiene (e in quali termini) che l’omessa o insufficiente<br />

<strong>vigilanza</strong>, oltre che per l’accertamento della responsabilità<br />

dell’ente, possa assumere rilievo anche ai fini <strong>di</strong> una responsabilità<br />

penale a carico <strong>degli</strong> stessi membri <strong>degli</strong> <strong>organismi</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>vigilanza</strong>?<br />

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