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esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001

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ed esterni, quanto sull’idoneità dei modelli <strong>di</strong> prevenzione.<br />

Credo che sotto entrambi questi profili, e anche in relazione ai<br />

punti che esamineremo più avanti, la valutazione debba attribuire<br />

una particolare rilevanza alla storia dell’azienda. Intendo<br />

<strong>di</strong>re che, per valutare gli strumenti idonei a prevenire i reati, il<br />

raggio <strong>di</strong> azione dell’organismo <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong> non possa troppo<br />

allontanarsi dal riscontro <strong>di</strong> quei contesti situazionali nei<br />

quali, in passato, all’interno dell’azienda, si siano creati rischi<br />

<strong>di</strong> commissione <strong>di</strong> reati o questi siano stati effettivamente<br />

posti in essere. Mi pare che il primo compito dell’organismo<br />

<strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong>, che forse potrebbe anche in certa misura assolvere<br />

una parte cospicua dei suoi doveri, sia <strong>di</strong> vigilare innanzi<br />

tutto sui rischi specifici che hanno costellato la “biografia”<br />

della persona giuri<strong>di</strong>ca. Già il grande criminologo americano<br />

Edwin Sutherland (1883-1950), pioniere <strong>degli</strong> stu<strong>di</strong> sul white<br />

collar crime, riteneva importante interessarsi alle “biografie”<br />

delle società, identificando una certa coerenza, nel bene e nel<br />

male, del loro percorso evolutivo e, in qualche caso, “tendenze<br />

a delinquere” già manfestatesi al momento della nascita o<br />

non più tar<strong>di</strong> dei primi “vagiti” lanciati sulla scena economica.<br />

Se l’attenzione alla storia aziendale può molto aiutare nei<br />

controlli e nella prevenzione, ciò dovrebbe avere anche un<br />

peso nelle stesse modalità con cui viene decisa la composizione<br />

<strong>degli</strong> <strong>organismi</strong> <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong>. Come osservava il dott.<br />

Cernuto, occorre prestare attenzione, per valutare l’adeguatezza<br />

del sistema <strong>di</strong> compliance, alla specifica realtà dell’ente.<br />

Una “realtà” che, appunto, ritengo sia costituita anche dalle<br />

<strong>esperienze</strong> pregresse, dal “vissuto” della persona giuri<strong>di</strong>ca.<br />

Con<strong>di</strong>vido l’idea secondo cui tra i componenti dell’organismo<br />

non si possa fare a meno <strong>di</strong> inserire figure interne all’azienda.<br />

Di questo si sono detti convinti anche molti <strong>degli</strong> esponenti<br />

<strong>di</strong> <strong>organismi</strong> <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong> con cui abbiamo interagito nei mesi<br />

scorsi. Tale esigenza ci è stata anche testimoniata da un docente<br />

<strong>di</strong> economia aziendale, il prof. Caprio, che ha dato un importante<br />

contributo a uno dei nostri incontri: anche sulla base della<br />

propria esperienza <strong>di</strong> partecipazione ad organi <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong>, sot-<br />

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