esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001
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agionevole dubbio. E qual è invece l’onere probatorio a carico<br />
della società? E in questo quadro, il problema fondamentale<br />
secondo me è: qual è la rilevanza <strong>di</strong> un cattivo funzionamento<br />
in concreto dell’organismo <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong>?<br />
PIERGALLINI: Con riferimento all’art. 6, il pubblico<br />
ministero deve limitarsi a provare la commissione <strong>di</strong> un reato,<br />
nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da parte <strong>di</strong> un soggetto<br />
apicale: spetterà, poi, alla società <strong>di</strong>mostrare <strong>di</strong> avere adottato<br />
il modello e che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente<br />
il modello, senza che tale elusione sia stata agevolata<br />
da un deficit <strong>di</strong> controllo. Quanto alla possibilità <strong>di</strong> conseguire<br />
tale ‘esimente’, è in<strong>di</strong>scutibile che il meccanismo prefigurato<br />
dall’art. 6 imponga oneri probatori particolarmente gravosi,<br />
quasi ai limiti della probatio <strong>di</strong>abolica. Non<strong>di</strong>meno, va<br />
ricordato che all’adozione del modello il legislatore riconosce<br />
anche una significativa funzione riparatoria, <strong>di</strong>retta a prefigurare<br />
sensibili riduzioni delle sanzioni pecuniarie e l’inapplicabilità<br />
delle più temute sanzioni inter<strong>di</strong>ttive. Tale funzione riparatoria<br />
è cofunzionale alle finalità del sistema sanzionatorio,<br />
visibilmente ispirato alla filosofia del “bastone e della carota”.<br />
CERNUTO: Torno rapidamente sul punto della funzione,<br />
riparatoria o prevenzionale, del sistema del d.<strong>lgs</strong>. n.<br />
<strong>231</strong>/01. Le <strong>di</strong>sposizioni che consentono al proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />
acquisire una attitu<strong>di</strong>ne riparatoria costituiscono, indubbiamente,<br />
un elemento significativo <strong>di</strong> completezza del decreto.<br />
Ma quando si giunge a prefigurare che si tratta dello snodo<br />
centrale dell’assetto normativo, a fronte <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> controlli<br />
che si ritiene adeguato solo se assimilabile ad una sorta<br />
<strong>di</strong> Procura interna dell’ente, ciò mi sembra poco compatibile<br />
con un sistema sostenibile <strong>di</strong> governance. E c’è da riflettere<br />
molto anche sull’osservazione secondo cui, a valle della scelta<br />
<strong>di</strong> attuare un modello organizzativo, si apre, in ogni caso,<br />
una prognosi poco probabile <strong>di</strong> esenzione da responsabilità e<br />
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