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esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001

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agionevole dubbio. E qual è invece l’onere probatorio a carico<br />

della società? E in questo quadro, il problema fondamentale<br />

secondo me è: qual è la rilevanza <strong>di</strong> un cattivo funzionamento<br />

in concreto dell’organismo <strong>di</strong> <strong>vigilanza</strong>?<br />

PIERGALLINI: Con riferimento all’art. 6, il pubblico<br />

ministero deve limitarsi a provare la commissione <strong>di</strong> un reato,<br />

nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da parte <strong>di</strong> un soggetto<br />

apicale: spetterà, poi, alla società <strong>di</strong>mostrare <strong>di</strong> avere adottato<br />

il modello e che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente<br />

il modello, senza che tale elusione sia stata agevolata<br />

da un deficit <strong>di</strong> controllo. Quanto alla possibilità <strong>di</strong> conseguire<br />

tale ‘esimente’, è in<strong>di</strong>scutibile che il meccanismo prefigurato<br />

dall’art. 6 imponga oneri probatori particolarmente gravosi,<br />

quasi ai limiti della probatio <strong>di</strong>abolica. Non<strong>di</strong>meno, va<br />

ricordato che all’adozione del modello il legislatore riconosce<br />

anche una significativa funzione riparatoria, <strong>di</strong>retta a prefigurare<br />

sensibili riduzioni delle sanzioni pecuniarie e l’inapplicabilità<br />

delle più temute sanzioni inter<strong>di</strong>ttive. Tale funzione riparatoria<br />

è cofunzionale alle finalità del sistema sanzionatorio,<br />

visibilmente ispirato alla filosofia del “bastone e della carota”.<br />

CERNUTO: Torno rapidamente sul punto della funzione,<br />

riparatoria o prevenzionale, del sistema del d.<strong>lgs</strong>. n.<br />

<strong>231</strong>/01. Le <strong>di</strong>sposizioni che consentono al proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />

acquisire una attitu<strong>di</strong>ne riparatoria costituiscono, indubbiamente,<br />

un elemento significativo <strong>di</strong> completezza del decreto.<br />

Ma quando si giunge a prefigurare che si tratta dello snodo<br />

centrale dell’assetto normativo, a fronte <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> controlli<br />

che si ritiene adeguato solo se assimilabile ad una sorta<br />

<strong>di</strong> Procura interna dell’ente, ciò mi sembra poco compatibile<br />

con un sistema sostenibile <strong>di</strong> governance. E c’è da riflettere<br />

molto anche sull’osservazione secondo cui, a valle della scelta<br />

<strong>di</strong> attuare un modello organizzativo, si apre, in ogni caso,<br />

una prognosi poco probabile <strong>di</strong> esenzione da responsabilità e<br />

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