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esperienze di avvio degli organismi di vigilanza ex d.lgs n. 231/2001

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centivare gli enti a sostenere i costi necessari all’attuazione <strong>ex</strong><br />

ante dei modelli organizzativi e <strong>di</strong> determinare un effetto<br />

opposto a quello voluto, innescando una <strong>di</strong>namica recessiva <strong>di</strong><br />

quella cultura della legalità che, attraverso la <strong>di</strong>ffusione dei<br />

modelli, a prescindere da esigenze riparatorie, il legislatore<br />

vorrebbe invece ra<strong>di</strong>care.<br />

66<br />

Aggiungo alcuni corollari.<br />

In primo luogo, la scarsa effettività del controllo penale<br />

impe<strong>di</strong>sce a un insieme necessariamente limitato <strong>di</strong> interventi<br />

<strong>di</strong> contribuire, attraverso la realizzazione dei modelli <strong>ex</strong><br />

post, alla <strong>di</strong>ffusione su larga scala <strong>di</strong> procedure improntate<br />

alla tutela della legalità: sarebbe ben altro l’impatto <strong>di</strong> modelli<br />

organizzativi adottati estensivamente anche dalle piccole e<br />

me<strong>di</strong>e imprese e configurati in maniera sostenibile dalla loro<br />

realtà.<br />

Il modello adottato successivamente alla consumazione<br />

del reato, proprio in quanto utile a contenere la sanzione pecuniaria<br />

e il rischio <strong>di</strong> applicazione <strong>di</strong> quella inter<strong>di</strong>ttiva, può<br />

rivelarsi poi funzionale a strategie <strong>di</strong>verse da quella <strong>di</strong> prevenire<br />

la consumazione dei reati. Gli enti, in specie quelli che<br />

esercitano l’attività <strong>di</strong> impresa, possono calcolare le probabilità<br />

che un reato presupposto venga scoperto, preventivare<br />

l’importo della sanzione pecuniaria conseguente e scaricarne<br />

il costo sull’utenza, incorporandolo nel prezzo dei beni offerti<br />

al consumo. Questo scenario, che annulla l’efficacia della sanzione,<br />

viene superato dalla possibilità <strong>di</strong> irrogare la misura<br />

inter<strong>di</strong>ttiva, insuscettibile <strong>di</strong> essere annoverata tra i rischi<br />

patrimoniali inerenti alla gestione: ma se il modello <strong>di</strong>venta<br />

strumento utile a evitare l’applicazione in fase cautelare della<br />

misura inter<strong>di</strong>ttiva e ad allontanarne l’inflizione in via definitiva,<br />

come spesso avviene quanto meno nei confronti <strong>degli</strong> enti<br />

che non incorrono nella reci<strong>di</strong>va, ecco che proprio l’ente<br />

<strong>di</strong>sponibile a valutare l’opzione criminale, quello da giu<strong>di</strong>care<br />

più rigorosamente, trova nel modello adottato <strong>ex</strong> post uno stru-

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