unico 2004 persone fisiche fascicolo 2 natürliche personen heft 2
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oltre alle partecipazioni in società a responsabilità limitata, in accomandita semplice e in nome collettivo residenti,<br />
anche quelle in società per azioni o in accomandita per azioni residenti e, conseguentemente, attrarre<br />
alla sfera impositiva le plusvalenze realizzate dai non residenti sulle partecipazioni possedute in società residenti<br />
di ogni tipo, indipendentemente dal fatto che i titoli rappresentativi delle predette partecipazioni siano depositati<br />
in Italia.<br />
Con la stessa disposizione il legislatore ha stabilito, tuttavia, che la presunzione assoluta di territorialità così introdotta<br />
non opera per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate<br />
di cui alla lett. c-bis) dell’art. 81 del TUIR, se queste sono negoziate nei mercati regolamentati. Pertanto, tali<br />
plusvalenze non si considerano in ogni caso prodotte nel territorio dello Stato, anche se le partecipazioni in<br />
parola siano detenute in Italia.<br />
In merito alla disposizione in esame va innanzitutto precisato che con il termine “partecipazione” il legislatore<br />
ha inteso riferirsi alla nozione recata dall’art. 81 del TUIR (espressamente richiamato dall’art. 20 dello stesso<br />
testo <strong>unico</strong>) e, pertanto, in essa debbono ricomprendersi non solo le azioni e ogni altra partecipazione al patrimonio<br />
delle società di <strong>persone</strong> (con la sola esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti), delle società<br />
di capitali e degli enti commerciali, ma anche i diritti ed i titoli attraverso cui possono essere acquistate<br />
dette partecipazioni.<br />
Inoltre l’articolo 1 del decreto legislativo 21 luglio 1999, n. 259, ha ulteriormente modificato il citato articolo 20,<br />
comma 1, lett. f) del TUIR. A seguito di tale modificazione – che ha effetto per le operazioni realizzate a partire<br />
dal 1° gennaio 1999 – non si considerano più prodotte nel territorio dello Stato, oltre alle plusvalenze derivanti<br />
dalla cessione di partecipazioni in società residenti indicati nell’art. 81, comma 1, lett. c-bis) del TUIR negoziate<br />
nei mercati regolamentati (italiani e esteri), ovunque detenute, anche le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) dell’art.<br />
81 derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di<br />
massa negoziati nei mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi<br />
e conti correnti; l’esclusione riguarda altresì i redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo<br />
derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l’intervento di intermediari, in mercati regolamentati.<br />
Poiché la fattispecie di cui alla novellata lettera f) dell’articolo 20 del TUIR comporta l’irrilevanza delle predette<br />
operazioni produttive di redditi diversi di natura finanziaria, detta irrilevanza riguarda sia le plusvalenze ed<br />
i differenziali positivi sia le minusvalenze ed i differenziali negativi che, pertanto, non possono più essere computati<br />
in diminuzione delle plusvalenze derivanti da altre operazioni imponibili.<br />
Si ricorda che in ogni caso, per le operazioni imponibili, diverse da quelle disciplinate dal predetto art. 20 del<br />
TUIR, continua ad applicarsi il regime di esenzione previsto dal comma 5 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997.<br />
Tale regime si applica sia agli enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi<br />
esecutivi in Italia, sia ai soggetti che risiedono in Paesi con i quali sono in vigore Convenzioni contro le doppie<br />
imposizioni che consentono lo scambio di informazioni necessarie per accertare il requisito della residenza,<br />
con esclusione dei soggetti residenti in paesi o territori con regime fiscale privilegiato individuati nel D.M.<br />
24 aprile 1992 in vigore fino al 18 febbraio 2002, dal D.M. 23 gennaio 2002 in vigore dal 19 febbraio<br />
2002 (e successivamente integrato dal D.M. 22 marzo 2002 in vigore dal 3 aprile 2002) e D.M. 27 dicembre<br />
2002 in vigore dal 14 gennaio 2003, che prevede il regime di esenzione per i redditi percepiti da<br />
tutti i soggetti residenti in Kuwait a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.<br />
A tale proposito occorre considerare che con il decreto ministeriale 4 settembre 1996, pubblicato nella G.U.<br />
n. 220 del 19 settembre 1996 ed integrato dai successivi decreti ministeriali 25 marzo 1998, 16 dicembre<br />
1998, 17 giugno 1999, 20 dicembre 1999 e 5 ottobre 2000 sono stati elencati gli Stati con i quali risulta<br />
attuabile lo scambio di informazioni (e pertanto rientranti nella cosiddetta “white list”); conseguentemente, il regime<br />
di esenzione previsto dall’art. 5, comma 5, del provvedimento in esame si applica nei confronti dei soggetti<br />
residenti negli Stati medesimi.<br />
Si precisa, tuttavia, che tale esenzione non spetta a quei soggetti che, pur essendo residenti in Paesi rientranti<br />
nella “white list”, sono inclusi altresì in Paesi e territori con regime fiscale privilegiato rientranti nella<br />
cosiddetta “black list”.<br />
Modalità di compilazione della Sezione II<br />
I righi da RT11 a RT20 della Sezione II-A devono essere utilizzati per il calcolo dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze<br />
relative alla cessione di partecipazioni qualificate, realizzate a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui<br />
corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2003.<br />
Nel rigo RT11, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.<br />
La casella di colonna 1 del rigo RT12 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rivalutazione<br />
delle partecipazioni.<br />
Nel rigo RT12, colonna 2 indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e<br />
dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del<br />
1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso.<br />
ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipazioni, in società<br />
non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell’art. 5 della L.<br />
28 dicembre 2001 n. 448, l’assunzione del valore “rideterminato” – in luogo del costo del valore d’acquisto<br />
– non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate,<br />
il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze<br />
fiscalmente rilevanti.<br />
Nel rigo RT13, colonna 2, indicare l’imponibile che si ottiene per differenza tra l’importo del rigo RT11 e quello<br />
del rigo RT12, colonna 2.<br />
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 ed indicare zero nella colonna 2. La minusvalenza<br />
potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d’imposta<br />
successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nella colonna 5 del rigo RT31. Tali minusvalenze non<br />
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