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unico 2004 persone fisiche fascicolo 2 natürliche personen heft 2

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Collaborazioni<br />

Coordinate e<br />

Continuative<br />

SEZIONE I<br />

REDDITI IMPONIBILI<br />

IN ITALIA PER I QUALI<br />

SPETTANO<br />

LE DEDUZIONI<br />

E LE DETRAZIONI<br />

SEZIONE II<br />

REDDITI IMPONIBILI<br />

IN ITALIA PER I QUALI<br />

NON SPETTANO LE<br />

ULTERIORI DEDUZIONI<br />

E LE DETRAZIONI<br />

Australia<br />

Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, non sono assoggettate a tassazione in Italia.<br />

Canada<br />

Le pensioni private di fonte italiana non sono assoggettate a tassazione in Italia se l’ammontare non supera il<br />

più elevato dei seguenti importi:10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro.<br />

Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili anche in Italia.<br />

Le pensioni pubbliche sono imponibili esclusivamente in Italia.<br />

Svizzera<br />

Le pensioni private sono tassate soltanto in Svizzera.<br />

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità<br />

italiana, quindi le stesse non sono imponibili in Italia se il contribuente residente in Svizzera non ha la<br />

nazionalità italiana.<br />

Per quanto riguarda i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, se questi non sono imponibili<br />

in Italia sulla base delle disposizioni convenzionali, il sostituto d’imposta italiano può applicare direttamente<br />

l’esenzione secondo le normali procedure previste nel caso di agevolazioni convenzionali.<br />

Quando invece il reddito risulta imponibile in Italia l’imposizione avviene secondo le disposizioni della normativa<br />

nazionale in materia. Pertanto, il sostituto opera una ritenuta a titolo d’imposta sulla parte imponibile del<br />

reddito e questo non dovrà essere indicato in dichiarazione.<br />

Chi deve compilare la Sez. I del quadro RC.<br />

In assenza di convenzioni contro le doppie imposizioni oppure in presenza di convenzioni che prevedono la<br />

tassazione solo in Italia od in entrambi i Paesi la normativa italiana prevede che devono compilare la prima<br />

sezione del quadro RC:<br />

• i non residenti che hanno prestato attività nel territorio dello Stato.<br />

Questi ultimi devono indicare in questa sezione:<br />

– i redditi di lavoro dipendente;<br />

– le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa,<br />

e le altre retribuzioni sulle quali,in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d’acconto;<br />

– i compensi percepiti entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento dai lavoratori soci di cooperative<br />

di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della<br />

piccola pesca;<br />

– le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro per incarichi svolti in relazione a tale<br />

qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro;<br />

• i non residenti, indipendentemente dal luogo in cui è stata svolta l’attività.<br />

Questi ultimi devono indicare in questa sezione i seguenti compensi nel caso in cui questi siano stati erogati<br />

dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti esteri<br />

nel territorio italiano:<br />

– redditi di pensione;<br />

– somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio<br />

o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei<br />

confronti del soggetto erogante;<br />

– compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili;<br />

– prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124, comunque erogate.<br />

Chi deve compilare la Sez. II del quadro RC.<br />

I non residenti, indipendentemente dal luogo in cui è stata svolta l’attività, devono indicare in questa sezione i<br />

seguenti compensi nel caso in cui questi siano stati erogati dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio<br />

dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti esteri nel territorio italiano:<br />

• assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza<br />

di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;<br />

• assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse<br />

le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;<br />

• indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni<br />

per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie,<br />

ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono<br />

essere riversati allo Stato;<br />

• rendite vitalizie e rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.<br />

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti<br />

dai relativi titoli.<br />

4. FAMILIARI A CARICO<br />

Ai soggetti non residenti non possono essere attribuite le detrazioni per i familiari a carico.<br />

Quindi, nel quadro RN non vanno utilizzati i righi RN8 ed RN9.<br />

5. QUADRO RP – ONERI E SPESE<br />

Ai sensi della vigente normativa, ai non residenti spettano le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito<br />

complessivo soltanto per alcuni degli oneri e delle spese indicati nelle istruzioni al quadro RP della Parte III “Guida<br />

alla compilazione del Modello UNICO <strong>2004</strong>”.<br />

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