unico 2004 persone fisiche fascicolo 2 natürliche personen heft 2
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Collaborazioni<br />
Coordinate e<br />
Continuative<br />
SEZIONE I<br />
REDDITI IMPONIBILI<br />
IN ITALIA PER I QUALI<br />
SPETTANO<br />
LE DEDUZIONI<br />
E LE DETRAZIONI<br />
SEZIONE II<br />
REDDITI IMPONIBILI<br />
IN ITALIA PER I QUALI<br />
NON SPETTANO LE<br />
ULTERIORI DEDUZIONI<br />
E LE DETRAZIONI<br />
Australia<br />
Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, non sono assoggettate a tassazione in Italia.<br />
Canada<br />
Le pensioni private di fonte italiana non sono assoggettate a tassazione in Italia se l’ammontare non supera il<br />
più elevato dei seguenti importi:10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro.<br />
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili anche in Italia.<br />
Le pensioni pubbliche sono imponibili esclusivamente in Italia.<br />
Svizzera<br />
Le pensioni private sono tassate soltanto in Svizzera.<br />
Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità<br />
italiana, quindi le stesse non sono imponibili in Italia se il contribuente residente in Svizzera non ha la<br />
nazionalità italiana.<br />
Per quanto riguarda i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, se questi non sono imponibili<br />
in Italia sulla base delle disposizioni convenzionali, il sostituto d’imposta italiano può applicare direttamente<br />
l’esenzione secondo le normali procedure previste nel caso di agevolazioni convenzionali.<br />
Quando invece il reddito risulta imponibile in Italia l’imposizione avviene secondo le disposizioni della normativa<br />
nazionale in materia. Pertanto, il sostituto opera una ritenuta a titolo d’imposta sulla parte imponibile del<br />
reddito e questo non dovrà essere indicato in dichiarazione.<br />
Chi deve compilare la Sez. I del quadro RC.<br />
In assenza di convenzioni contro le doppie imposizioni oppure in presenza di convenzioni che prevedono la<br />
tassazione solo in Italia od in entrambi i Paesi la normativa italiana prevede che devono compilare la prima<br />
sezione del quadro RC:<br />
• i non residenti che hanno prestato attività nel territorio dello Stato.<br />
Questi ultimi devono indicare in questa sezione:<br />
– i redditi di lavoro dipendente;<br />
– le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa,<br />
e le altre retribuzioni sulle quali,in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d’acconto;<br />
– i compensi percepiti entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento dai lavoratori soci di cooperative<br />
di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della<br />
piccola pesca;<br />
– le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro per incarichi svolti in relazione a tale<br />
qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro;<br />
• i non residenti, indipendentemente dal luogo in cui è stata svolta l’attività.<br />
Questi ultimi devono indicare in questa sezione i seguenti compensi nel caso in cui questi siano stati erogati<br />
dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti esteri<br />
nel territorio italiano:<br />
– redditi di pensione;<br />
– somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio<br />
o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei<br />
confronti del soggetto erogante;<br />
– compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili;<br />
– prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124, comunque erogate.<br />
Chi deve compilare la Sez. II del quadro RC.<br />
I non residenti, indipendentemente dal luogo in cui è stata svolta l’attività, devono indicare in questa sezione i<br />
seguenti compensi nel caso in cui questi siano stati erogati dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio<br />
dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti esteri nel territorio italiano:<br />
• assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza<br />
di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;<br />
• assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse<br />
le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;<br />
• indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni<br />
per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie,<br />
ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono<br />
essere riversati allo Stato;<br />
• rendite vitalizie e rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.<br />
Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti<br />
dai relativi titoli.<br />
4. FAMILIARI A CARICO<br />
Ai soggetti non residenti non possono essere attribuite le detrazioni per i familiari a carico.<br />
Quindi, nel quadro RN non vanno utilizzati i righi RN8 ed RN9.<br />
5. QUADRO RP – ONERI E SPESE<br />
Ai sensi della vigente normativa, ai non residenti spettano le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito<br />
complessivo soltanto per alcuni degli oneri e delle spese indicati nelle istruzioni al quadro RP della Parte III “Guida<br />
alla compilazione del Modello UNICO <strong>2004</strong>”.<br />
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