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unico 2004 persone fisiche fascicolo 2 natürliche personen heft 2

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APPENDICE – Fascicolo 2<br />

Abbreviazioni<br />

Art. Articolo<br />

ASI Agenzia Spaziale Italiana<br />

ASL Azienda Sanitaria Locale<br />

AVS Assicurazione Vecchiaia e Superstiti<br />

BOT Buoni ordinari del Tesoro<br />

CAF Centro di Assistenza Fiscale<br />

c.c. Codice civile<br />

c.d. cosiddetto<br />

CEE Comunità Economica Europea<br />

CSSN Contributo al Servizio Sanitario Nazionale<br />

CUD Certificazione Unificata dei Dipendenti<br />

DIT Dual Income Tax<br />

D.L. Decreto Legge<br />

D.Lgs. Decreto Legislativo<br />

D.M. Decreto Ministeriale<br />

D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri<br />

D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica<br />

ENEA Ente Nazionale Energia e Ambiente<br />

GEIE Gruppo Europeo di Interesse Economico<br />

G.U. Gazzetta Ufficiale<br />

IACP Istituto Autonomo Case Popolari<br />

ICI Imposta Comunale sugli Immobili<br />

ICIAP Imposta Comunale sugli Immobili per Attività Produttive<br />

ILOR Imposta Locale sui Redditi<br />

INAIL Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro<br />

INCIS Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato<br />

INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale<br />

INVIM Imposta Comunale sull’Incremento di Valore degli<br />

Immobili<br />

IRAP Imposta Regionale sulle Attività Produttive<br />

IRPEF Imposta sui redditi delle Persone Fisiche<br />

IRPEG Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche<br />

ISTAT Istituto Centrale di Statistica<br />

IVA Imposta sul Valore Aggiunto<br />

L. Legge<br />

Lett. Lettera<br />

Mod. Modello<br />

N. Numero<br />

ONG Organizzazione Non Governativa<br />

ONLUS Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale<br />

PRA Pubblico registro automobilistico<br />

SCAU Servizio Contributi Agricoli Unificati<br />

S.O. Supplemento Ordinario<br />

TOSAP Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche<br />

TUIR Testo Unico delle Imposte sui Redditi<br />

UE Unione Europea<br />

UNIRE Unione Nazionale Incremento Razze Equine<br />

Acconto imposte sui redditi derivanti da imprese estere partecipate<br />

(CFC)<br />

Per i termini e le modalità di versamento dell’acconto dell’imposta dovuta<br />

sui redditi derivanti da partecipazioni in società estere residenti<br />

in Paesi o territori a fiscalità privilegiata (CFC), assoggettati a tassazione<br />

separata nel quadro RM della presente dichiarazione, occorre<br />

fare riferimento a quanto previsto per il versamento dell’acconto IRPEF<br />

nelle istruzioni alla presente dichiarazione alla voce “Acconto IRPEF<br />

dovuto per l’anno <strong>2004</strong>” dell’ Appendice contenuta nel FASCICOLO I.<br />

Si ricorda che l’acconto va tuttavia determinato autonomamente rispetto<br />

a quello dovuto per i redditi assoggettati in via ordinaria ad IRPEF.<br />

Per il versamento dell’acconto sono stati istituiti i seguenti codici tributo:<br />

primo acconto, cod. 4723, secondo acconto, cod. 4724.<br />

Altri redditi di lavoro autonomo<br />

Il comma 2 dell’art. 49 del TUIR elenca gli altri redditi di lavoro autonomo,<br />

diversi da quelli derivanti dall’esercizio di un’arte o professione.<br />

Si tratta di:<br />

• redditi derivanti dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore o<br />

dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi,<br />

formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo<br />

industriale, commerciale o scientifico, ad eccezione del caso in<br />

cui non siano conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali. Rientrano,<br />

quindi, tra i diritti d’autore le collaborazioni rese a giornali, riviste,<br />

enciclopedie e simili che hanno per oggetto la cessione di<br />

un’opera dell’ingegno tutelata dalle norme sul diritto d’autore;<br />

• redditi derivanti dalla partecipazione agli utili in forza di contratti<br />

di associazione in partecipazione o di contratti di cointeressenza<br />

agli utili, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione<br />

di lavoro;<br />

• redditi derivanti dalle partecipazioni agli utili spettanti ai promotori<br />

e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni<br />

e a responsabilità limitata;<br />

• indennità derivanti dalla cessazione di rapporti di agenzia;<br />

• redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari<br />

comunali.<br />

Calcolo delle plusvalenze<br />

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione<br />

edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di<br />

acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e<br />

poi rivalutato sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo<br />

per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato<br />

e rivalutato va poi sommata l’eventuale Invim pagata. Se si tratta<br />

di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume<br />

come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed<br />

atti registrati, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro<br />

costo inerente, dell’Invim e dell’imposta di successione pagate.<br />

Ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d’acquisto<br />

o del valore dei terreni edificabili, è consentito assumere, il valore<br />

ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento<br />

di un’imposta sostitutiva del 4%. L’amministrazione finanziaria<br />

può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi<br />

dell’estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è<br />

tenuto a conservarli.<br />

I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente<br />

sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere<br />

portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo<br />

della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.<br />

Credito d’imposta limitato sui dividendi - Calcolo<br />

Ai sensi dell’art. 11, comma 3-bis e dell’art. 94 comma 1-bis del<br />

TUIR, il credito d’imposta spetta in misura limitata per gli utili, compresi<br />

quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE,<br />

la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali<br />

di cui all’art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR.<br />

Il suddetto credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente a compensazione<br />

della quota dell’imposta netta afferente i dividendi per cui è<br />

attribuito e comunque in misura non superiore al 58,73 per cento per<br />

gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dal secondo<br />

esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, indicati nel<br />

punto 36 della certificazione di cui all’art. 4, commi 6-ter e 6-quater del<br />

D.P.R. n.322 del 1998. Per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata<br />

a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 1° gennaio<br />

2001, indicati nel punto 34 della certificazione, il credito d’imposta<br />

compete in misura non superiore al 56,25 per cento dei dividendi stes-<br />

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