unico 2004 persone fisiche fascicolo 2 natürliche personen heft 2
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APPENDICE – Fascicolo 2<br />
Abbreviazioni<br />
Art. Articolo<br />
ASI Agenzia Spaziale Italiana<br />
ASL Azienda Sanitaria Locale<br />
AVS Assicurazione Vecchiaia e Superstiti<br />
BOT Buoni ordinari del Tesoro<br />
CAF Centro di Assistenza Fiscale<br />
c.c. Codice civile<br />
c.d. cosiddetto<br />
CEE Comunità Economica Europea<br />
CSSN Contributo al Servizio Sanitario Nazionale<br />
CUD Certificazione Unificata dei Dipendenti<br />
DIT Dual Income Tax<br />
D.L. Decreto Legge<br />
D.Lgs. Decreto Legislativo<br />
D.M. Decreto Ministeriale<br />
D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri<br />
D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica<br />
ENEA Ente Nazionale Energia e Ambiente<br />
GEIE Gruppo Europeo di Interesse Economico<br />
G.U. Gazzetta Ufficiale<br />
IACP Istituto Autonomo Case Popolari<br />
ICI Imposta Comunale sugli Immobili<br />
ICIAP Imposta Comunale sugli Immobili per Attività Produttive<br />
ILOR Imposta Locale sui Redditi<br />
INAIL Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro<br />
INCIS Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato<br />
INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale<br />
INVIM Imposta Comunale sull’Incremento di Valore degli<br />
Immobili<br />
IRAP Imposta Regionale sulle Attività Produttive<br />
IRPEF Imposta sui redditi delle Persone Fisiche<br />
IRPEG Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche<br />
ISTAT Istituto Centrale di Statistica<br />
IVA Imposta sul Valore Aggiunto<br />
L. Legge<br />
Lett. Lettera<br />
Mod. Modello<br />
N. Numero<br />
ONG Organizzazione Non Governativa<br />
ONLUS Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale<br />
PRA Pubblico registro automobilistico<br />
SCAU Servizio Contributi Agricoli Unificati<br />
S.O. Supplemento Ordinario<br />
TOSAP Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche<br />
TUIR Testo Unico delle Imposte sui Redditi<br />
UE Unione Europea<br />
UNIRE Unione Nazionale Incremento Razze Equine<br />
Acconto imposte sui redditi derivanti da imprese estere partecipate<br />
(CFC)<br />
Per i termini e le modalità di versamento dell’acconto dell’imposta dovuta<br />
sui redditi derivanti da partecipazioni in società estere residenti<br />
in Paesi o territori a fiscalità privilegiata (CFC), assoggettati a tassazione<br />
separata nel quadro RM della presente dichiarazione, occorre<br />
fare riferimento a quanto previsto per il versamento dell’acconto IRPEF<br />
nelle istruzioni alla presente dichiarazione alla voce “Acconto IRPEF<br />
dovuto per l’anno <strong>2004</strong>” dell’ Appendice contenuta nel FASCICOLO I.<br />
Si ricorda che l’acconto va tuttavia determinato autonomamente rispetto<br />
a quello dovuto per i redditi assoggettati in via ordinaria ad IRPEF.<br />
Per il versamento dell’acconto sono stati istituiti i seguenti codici tributo:<br />
primo acconto, cod. 4723, secondo acconto, cod. 4724.<br />
Altri redditi di lavoro autonomo<br />
Il comma 2 dell’art. 49 del TUIR elenca gli altri redditi di lavoro autonomo,<br />
diversi da quelli derivanti dall’esercizio di un’arte o professione.<br />
Si tratta di:<br />
• redditi derivanti dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore o<br />
dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi,<br />
formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo<br />
industriale, commerciale o scientifico, ad eccezione del caso in<br />
cui non siano conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali. Rientrano,<br />
quindi, tra i diritti d’autore le collaborazioni rese a giornali, riviste,<br />
enciclopedie e simili che hanno per oggetto la cessione di<br />
un’opera dell’ingegno tutelata dalle norme sul diritto d’autore;<br />
• redditi derivanti dalla partecipazione agli utili in forza di contratti<br />
di associazione in partecipazione o di contratti di cointeressenza<br />
agli utili, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione<br />
di lavoro;<br />
• redditi derivanti dalle partecipazioni agli utili spettanti ai promotori<br />
e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni<br />
e a responsabilità limitata;<br />
• indennità derivanti dalla cessazione di rapporti di agenzia;<br />
• redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari<br />
comunali.<br />
Calcolo delle plusvalenze<br />
Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione<br />
edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di<br />
acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e<br />
poi rivalutato sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo<br />
per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato<br />
e rivalutato va poi sommata l’eventuale Invim pagata. Se si tratta<br />
di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume<br />
come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed<br />
atti registrati, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro<br />
costo inerente, dell’Invim e dell’imposta di successione pagate.<br />
Ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d’acquisto<br />
o del valore dei terreni edificabili, è consentito assumere, il valore<br />
ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento<br />
di un’imposta sostitutiva del 4%. L’amministrazione finanziaria<br />
può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi<br />
dell’estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è<br />
tenuto a conservarli.<br />
I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente<br />
sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere<br />
portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo<br />
della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.<br />
Credito d’imposta limitato sui dividendi - Calcolo<br />
Ai sensi dell’art. 11, comma 3-bis e dell’art. 94 comma 1-bis del<br />
TUIR, il credito d’imposta spetta in misura limitata per gli utili, compresi<br />
quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE,<br />
la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali<br />
di cui all’art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR.<br />
Il suddetto credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente a compensazione<br />
della quota dell’imposta netta afferente i dividendi per cui è<br />
attribuito e comunque in misura non superiore al 58,73 per cento per<br />
gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dal secondo<br />
esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, indicati nel<br />
punto 36 della certificazione di cui all’art. 4, commi 6-ter e 6-quater del<br />
D.P.R. n.322 del 1998. Per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata<br />
a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 1° gennaio<br />
2001, indicati nel punto 34 della certificazione, il credito d’imposta<br />
compete in misura non superiore al 56,25 per cento dei dividendi stes-<br />
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